Sentenza del 01/10/2021 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - ritenute alla fonte - lavoro dipendente - Italia - Francia- Convenzione contro le doppie imposizioni - pensioni - INPS - principio della tassazioneconcorrente - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso IRPEF 2015 per somme trattenute dall'INPS per conto dell'Agenzia delle Entrate sulle pensioni erogate nel 2015 (euro 2.703,00 per C.Z. e euro 3.000,00 per C.A.). I ricorrenti, residenti in Francia, sostenevano che, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione Italia-Francia, le pensioni relative a un rapporto di lavoro sarebbero imponibili solo nello Stato di residenza (Francia) e quindi l'INPS non avrebbe dovuto operare alcuna ritenuta; conseguentemente chiedevano la restituzione delle somme trattenute.
La decisione
La CTP di Genova (1° grado) ha respinto i ricorsi; in appello la Commissione ha confermato la sentenza di primo grado. La decisione si fonda sull'art. 18 della Convenzione Italia-Francia e sull'Accordo Amichevole del 20/12/2000, che qualificano le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti elencati (tra cui l'INPS) come ricomprese nel paragrafo 2 dell'art. 18: tali pensioni sono imponibili anche nello Stato erogante (principio della tassazione concorrente) e l'INPS è obbligato ad applicare la ritenuta secondo le modalità del DPR 29/09/1973 n.600 (art.23). Le autorità fiscali francesi devono eliminare la doppia imposizione mediante il credito d'imposta previsto dall'art.24 par.2 lett. a) della Convenzione. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Francia (Legge 07/01/1992, n.20), art. 18
"1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e di altre somme pagate in applicazione delle legislazioni sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti."
L'art.18 distingue tra pensioni 'private' (para.1: imponibili nello Stato di residenza) e prestazioni di sicurezza sociale (para.2: imponibili anche nello Stato erogante). Per le pensioni sociali indicate il regime è di tassazione concorrente; ciò autorizza la ritenuta in Italia e impone al Paese di residenza di eliminare la doppia imposizione mediante credito.
Accordo Amichevole tra Amministrazioni finanziarie Italia-Francia del 20/12/2000
"specifica che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli Enti (elencati nell'accordo), tra i quali l'INPS, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'art. 18"
L'accordo amministrativo chiarisce che le pensioni erogate da enti come l'INPS rientrano nella fattispecie del paragrafo 2 e sono quindi soggette a tassazione concorrente (Italia e Francia).
DPR 29/09/1973, n.600, art. 23
Norma interna che disciplina le modalità di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro/pensioni; la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'INPS sia obbligato ad applicare la ritenuta sulle pensioni erogate a beneficiari residenti in Francia quando rileva la disciplina convenzionale che permette la tassazione anche in Italia.
Convenzione Italia-Francia, art. 24, par. 2, lett. a)
Prevede le disposizioni per eliminare le doppie imposizioni: lo Stato di residenza deve concedere il credito per le imposte pagate a titolo definitivo nello Stato erogante, evitando così la duplice imposizione economica del medesimo reddito.
Legge 7/01/1992, n.20 (ratifica Convenzione)
Norma di recepimento in Italia della Convenzione con la Francia; conferisce efficacia interna alle disposizioni convenzionali richiamate nella decisione.
Massime di principio
- Distinguere sempre il tipo di pensione: le prestazioni di sicurezza sociale (elencate negli accordi amministrativi) possono ricadere nel paragrafo 2 dell'art.18 e quindi essere tassate sia nello Stato erogante (Italia) sia nello Stato di residenza (Francia).
- Quando si applica il paragrafo 2, l'ente erogante in Italia (es. INPS) è obbligato a trattenere l'imposta secondo le norme nazionali; la protezione contro la doppia imposizione avviene tramite il credito d'imposta nello Stato di residenza del beneficiario.
- Per valutare l'obbligo di ritenuta è necessario verificare non solo la Convenzione, ma anche eventuali Accordi Amichevoli/amministrativi che elencano gli enti considerati prestatori di prestazioni di sicurezza sociale.
- Il contribuente che ritiene di aver subito una doppia imposizione deve documentare l'effettiva tassazione nello Stato di residenza e richiedere il credito d'imposta in quello Stato; il rimedio contro una ritenuta operata in Italia non è automatico se la Convenzione/Accordo consente la tassazione concorrente.
- Verificare sempre la qualificazione di 'residenza fiscale' ai fini convenzionali (criteri della Convenzione e della normativa interna): discrepanze tra 'residenza' e 'domicilio fiscale' possono influire sul trattamento.
- Se permane un conflitto interpretativo o se il credito non viene riconosciuto nello Stato di residenza, il contribuente può attivare la Procedura Amichevole (Mutual Agreement Procedure) tra le autorità competenti ai sensi della Convenzione.
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