Sentenza del 01/10/2021 n. 1187 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligo - Sussiste - Omessa instaurazione - Nullità - Consegue - Prova di resistenza - Contenuto - Non pretestuosità - Necessità - Diversità dai motivi di impugnazione nel merito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
accertamento IVA emesso 'a tavolino' senza aver instaurato il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio; il contribuente deduce la nullità dell'avviso per omissione del contraddittorio e produce la cosiddetta prova di resistenza, cioè elementi e deduzioni che avrebbe sollevato in sede di confronto e che avrebbero potuto influire sull'emissione o sul contenuto dell'atto
La decisione
la sentenza afferma che, essendo l'IVA un tributo armonizzato, al contribuente spetta il diritto al contraddittorio anche per gli accertamenti 'a tavolino'; la mancata instaurazione del contraddittorio rende l'avviso di accertamento affetto da nullità quando il contribuente fornisce la prova di resistenza. Tale prova non richiede la dimostrazione della fondatezza delle difese nel merito, ma che il contribuente abbia indicato i temi e le deduzioni che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa rispetto a quella adottata dall'Amministrazione
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA
l'IVA essendo tributo armonizzato impone il rispetto di garanzie procedurali riconosciute dall'Unione, incluso il diritto al contraddittorio quando l'accertamento può influire sui diritti del contribuente
DPR 633/1972 (normativa IVA italiana)
la disciplina nazionale che recepisce l'IVA deve essere applicata nel rispetto delle garanzie procedurali; l'accertamento fiscale deve svolgersi tenendo conto dell'obbligo di confronto endoprocedimentale quando previsto dalla giurisprudenza e dalla normativa applicabile
Giurisprudenza sul contraddittorio endoprocedimentale
i giudici hanno precisato che l'omessa convocazione al contraddittorio determina la nullità dell'atto impositivo se il contribuente dimostra la prova di resistenza, ossia gli elementi che avrebbero potuto incidere sulla decisione dell'Amministrazione
Massime di principio
- Per gli accertamenti IVA 'a tavolino' il contribuente ha diritto al contraddittorio endoprocedimentale: la sua mancata instaurazione può determinare la nullità dell'avviso di accertamento
- La nullità non scatta automaticamente: il contribuente deve fornire la 'prova di resistenza', cioè indicare chiaramente i temi e le deduzioni che avrebbe sollevato e che avrebbero potuto influire sull'esito
- Non è necessario che le deduzioni del contribuente siano già provate nel merito: è sufficiente che risultino potenzialmente idonee a condurre a una decisione diversa
- In pratica il contribuente dovrebbe documentare subito e con chiarezza quali punti avrebbe contestato (dati contabili, documentazione mancante, interpretazioni giuridiche alternative) e allegare documenti a supporto, anche se non risolvono definitivamente la questione sostanziale
- L'Amministrazione deve dimostrare di aver rispettato l'obbligo istruttorio: mancanza di invio di invito al contraddittorio o di registrazione del confronto è un elemento a favore del contribuente
- In situazioni analoghe è consigliabile tempestivamente richiedere l'annullamento dell'atto per nullità procedurale o, in alternativa, proporre il contraddittorio e conservare tutta la documentazione che mostra i temi che si sarebbero dibattuti
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