Sentenza del 01/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cessione d'azienda - Accertamento tributario - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Notifica dell'avviso ad entrambi - Non necessaria - Termine di decadenza - Notifica al solo cedente - Sufficiente Cessione d'azienda - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Limiti - Imposte già accertate se oltre il biennio precedente - Si applica - Richiesta certificazione carichi pendenti - Obbligo - Non sussiste - Debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato - Solidarietà - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento formatosi a seguito di cessione d'azienda; il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per mancata notifica al cessionario e sosteneva che la solidarietà cedente/cessionario non poteva essere invocata per debiti anteriori al biennio; richiesta di chiarimenti sull'obbligo di richiedere la certificazione dei carichi pendenti
La decisione
La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo solidarietà tra cedente e cessionario, non è necessario notificare l'avviso di accertamento anche al coobbligato: è sufficiente la tempestiva notifica all'interessato (qui il cedente) per non incorrere in decadenza. La solidarietà del cessionario è sussidiaria e limitata al valore dell'azienda e alle imposte relative all'anno di cessione e al biennio precedente; per imposte anteriori a tali periodi la responsabilità del coobbligato è invece limitata alle sole violazioni già contestate. Non sussiste obbligo di richiedere la certificazione dei carichi pendenti; inoltre, per un debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato non si applica la solidarietà nei confronti del cessionario oltre i limiti sopra indicati.
Norme richiamate
principio di solidarietà tra cedente e cessionario in tema tributario (giurisprudenziale)
La solidarietà esiste ma è sussidiaria e limitata: operativa fino al valore dell'azienda ceduta e riferita all'anno di cessione e al biennio precedente; per le violazioni anteriori la responsabilità del cessionario è limitata alle sole violazioni già accertate
regole sulla notifica degli atti impositivi e sulla decadenza
Per interrompere i termini di decadenza è sufficiente la notifica tempestiva dell'atto al contribuente (qui il cedente); non è necessaria la notifica parallela al coobbligato cessionario
obbligo di richiesta della certificazione dei carichi pendenti
Non sussiste un obbligo per il cessionario di richiedere la certificazione dei carichi pendenti ai fini di sottrarsi alla responsabilità: la responsabilità è invece regolata dai limiti temporali e patrimoniali della solidarietà
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento a uno solo dei coobbligati (es. il cedente) è sufficiente a far decorrere o interrompere i termini di decadenza: non è sempre necessaria la notifica anche al cessionario.
- La solidarietà tra cedente e cessionario è sussidiaria e limitata: il cessionario risponde fino al valore dell'azienda e soltanto per le imposte relative all'anno di cessione e al biennio precedente.
- Per le imposte anteriori al biennio la responsabilità del cessionario sussiste solo per le violazioni già contestate (accertate); la mera omissione di richiesta della certificazione dei carichi pendenti non estende la responsabilità.
- Se il debito d'imposta deriva da una dichiarazione omessa e non è ancora stato accertato, la solidarietà non può essere automaticamente invocata oltre i limiti temporali/patrimoniali stabiliti.
- In pratica, chi acquista un'azienda dovrebbe valutare il rischio residuo (limite patrimoniale e temporale) ma non può sempre pretendere che l'amministrazione notifichi gli avvisi anche a lui per preservare i termini di decadenza.
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