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Sentenza

Sentenza del 01/10/2021 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Cessione d'azienda - Accertamento tributario - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Notifica dell'avviso ad entrambi - Non necessaria - Termine di decadenza - Notifica al solo cedente - Sufficiente Cessione d'azienda - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Limiti - Imposte già accertate se oltre il biennio precedente - Si applica - Richiesta certificazione carichi pendenti - Obbligo - Non sussiste - Debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato - Solidarietà - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento formatosi a seguito di cessione d'azienda; il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per mancata notifica al cessionario e sosteneva che la solidarietà cedente/cessionario non poteva essere invocata per debiti anteriori al biennio; richiesta di chiarimenti sull'obbligo di richiedere la certificazione dei carichi pendenti

La decisione

La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo solidarietà tra cedente e cessionario, non è necessario notificare l'avviso di accertamento anche al coobbligato: è sufficiente la tempestiva notifica all'interessato (qui il cedente) per non incorrere in decadenza. La solidarietà del cessionario è sussidiaria e limitata al valore dell'azienda e alle imposte relative all'anno di cessione e al biennio precedente; per imposte anteriori a tali periodi la responsabilità del coobbligato è invece limitata alle sole violazioni già contestate. Non sussiste obbligo di richiedere la certificazione dei carichi pendenti; inoltre, per un debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato non si applica la solidarietà nei confronti del cessionario oltre i limiti sopra indicati.

Norme richiamate

  • principio di solidarietà tra cedente e cessionario in tema tributario (giurisprudenziale)

    La solidarietà esiste ma è sussidiaria e limitata: operativa fino al valore dell'azienda ceduta e riferita all'anno di cessione e al biennio precedente; per le violazioni anteriori la responsabilità del cessionario è limitata alle sole violazioni già accertate

  • regole sulla notifica degli atti impositivi e sulla decadenza

    Per interrompere i termini di decadenza è sufficiente la notifica tempestiva dell'atto al contribuente (qui il cedente); non è necessaria la notifica parallela al coobbligato cessionario

  • obbligo di richiesta della certificazione dei carichi pendenti

    Non sussiste un obbligo per il cessionario di richiedere la certificazione dei carichi pendenti ai fini di sottrarsi alla responsabilità: la responsabilità è invece regolata dai limiti temporali e patrimoniali della solidarietà

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di accertamento a uno solo dei coobbligati (es. il cedente) è sufficiente a far decorrere o interrompere i termini di decadenza: non è sempre necessaria la notifica anche al cessionario.
  • La solidarietà tra cedente e cessionario è sussidiaria e limitata: il cessionario risponde fino al valore dell'azienda e soltanto per le imposte relative all'anno di cessione e al biennio precedente.
  • Per le imposte anteriori al biennio la responsabilità del cessionario sussiste solo per le violazioni già contestate (accertate); la mera omissione di richiesta della certificazione dei carichi pendenti non estende la responsabilità.
  • Se il debito d'imposta deriva da una dichiarazione omessa e non è ancora stato accertato, la solidarietà non può essere automaticamente invocata oltre i limiti temporali/patrimoniali stabiliti.
  • In pratica, chi acquista un'azienda dovrebbe valutare il rischio residuo (limite patrimoniale e temporale) ma non può sempre pretendere che l'amministrazione notifichi gli avvisi anche a lui per preservare i termini di decadenza.

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