Sentenza del 01/10/2021 n. 1186 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'interpretazione dell'art. 5 del D.L. 78/2009 ("Tremonti-ter"): l'Ufficio ha revocato l'agevolazione per gli investimenti 2011 in quanto i beni agevolati erano stati trasferiti nel corso del 2011 al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) presso cantieri, stabili organizzazioni e società controllate estere. L'Agenzia deduce che il comma 3-bis mira a escludere dall'agevolazione i beni allocati al di fuori dello SEE e che la locuzione "ceduti" non deve essere interpretata in senso tecnico-limitato (cessione a terzi), ma comprendere anche i trasferimenti presso strutture proprie fuori dal SEE. La Società sostiene invece che la norma parla letteralmente di "cessione" a soggetti terzi e che il semplice trasferimento a proprie stabili organizzazioni non determina la revoca; in via subordinata chiedeva l'annullamento delle sanzioni per manifesta incertezza della norma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia (riformando la sentenza di primo grado). Ha dichiarato dovuto quanto indicato nell'avviso di accertamento (recupero a tassazione dell'importo e maggior imposta) in ragione del trasferimento dei beni al di fuori dello SEE, ritenendo che la revoca dell'agevolazione opera non solo per cessione a terzi ma anche per trasferimento/allocazione dei beni fuori dallo SEE. Tuttavia, la Commissione ha escluso l'applicazione delle sanzioni amministrative, ritenendo sussistere una oggettiva incertezza interpretativa della norma (anche alla luce della formulazione introdotta in sede di conversione e delle difformi posizioni dottrinali e amministrative). Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 D.L. 78/2009 (comma 3)
L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.
Comma generale che disciplina la revoca dell'agevolazione per cessione a terzi o destinazione a finalità estranee all'impresa; la Corte ha interpretato questo comma unitamente al successivo 3-bis.
art. 5 D.L. 78/2009 (comma 3-bis), inserito con L. 102/2009 (conversione)
L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
La Commissione regionale ha interpretato il riferimento alla "cessione" in senso sostanziale: la revoca opera anche quando i beni vengono trasferiti o allocati al di fuori dello SEE (anche presso proprie stabili organizzazioni), poiché l'obiettivo della norma è evitare la delocalizzazione dei benefici fiscali fuori dall'area SEE.
Circolare Agenzia delle Entrate 44/E/2009
Ai fini dell'agevolazione ... i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento ... devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Interpretazione amministrativa favorevole all'Ufficio: la circolare esclude l'applicazione dell'agevolazione a investimenti il cui bene sia allocato al di fuori dello SEE, anche se presso stabili organizzazioni di società residenti nel SEE.
art. 12 L. 212/2000
Norma richiamata nelle fasi di osservazioni della contribuente; disciplina il contraddittorio tra contribuente e amministrazione (non centrale per la decisione di merito ma presente nel procedimento).
art. 8 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla CTR quale norma che consente l'annullamento delle sanzioni in caso di incertezza normativa; la Corte ha ritenuto che l'incertezza oggettiva sull'ambito applicativo dell'art. 5 abbia giustificato l'esenzione dalle sanzioni.
art. 6, co. 2 D.Lgs. 472/1997
Richiamato nella discussione sulle sanzioni: norme sui presupposti e rideterminazione delle sanzioni tributarie, utilizzate per sostenere la riduzione/eliminazione delle sanzioni in presenza di incertezza.
art. 10, co. 3 L. 212/2000
Richiamato in relazione alla tutela del contribuente in caso di incertezza; la CTR ha fatto riferimento al principio secondo cui l'esistenza di un'oggettiva incertezza interpretativa può escludere la responsabilità sanzionatoria.
Massime di principio
- La locuzione "cessione" contenuta in norme agevolative può essere interpretata in senso sostanziale: trasferimenti/allocazioni di beni al di fuori dello SEE (anche presso stabili organizzazioni o società controllate dello stesso gruppo) possono integrare la causa di revoca dell'agevolazione se ciò vanifica la finalità territoriale/incentivante della norma.
- L'interpretazione amministrativa (circolari) è rilevante, ma non vincolante: i giudici possono seguire la finalità e l'economia della norma per estenderne l'ambito al di là della lettura letterale, purché motivino la coerenza con gli obiettivi legislativi.
- In presenza di dubbia formulazione normativa o di documentata e obiettiva pluralità di interpretazioni, i giudici possono escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie nei confronti del contribuente per l'oggettiva incertezza della norma.
- Prima di fruire di agevolazioni con possibili limiti territoriali, è prudente documentare l'allocazione fisica dei beni e la loro eventuale destinazione futura; in caso di dubbio, richiedere chiarimenti formali (interpello) o conservare documentazione che dimostri l'intento produttivo nel territorio SEE.
- Le decisioni giurisprudenziali successive e le pronunce di sezioni regionali possono costituire guida pratica: verificare la giurisprudenza coerente per la fattispecie specifica (es. trasferimenti intra-gruppo verso Paesi extra-SEE).
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