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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37134/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando però la responsabilità penale dell'imputato per concorso con altro soggetto in una truffa continuata ai danni di una società. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizi di motivazione sull'identificazione dell'imputato come compartecipe del fatto, contestando l'attendibilità della persona offesa/teste che lo aveva riconosciuto fotograficamente, la mancata precisazione di chi avesse utilizzato l'utenza telefonica intestata all'imputato e le contraddizioni sull'utilizzo di assegni privi di copertura; dall'altro, vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendosi che l'imputato era stato riconosciuto colpevole di uno solo dei reati contestati e che ciò imponeva un diverso trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in appello, osservando che il giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico era stato sorretto da motivazione congrua e logica e risultava non sindacabile in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di fatto del merito, insindacabile se motivato in modo non contraddittorio e fondato su elementi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il rilevante apporto al reato, l'entità del danno, l'assenza di condotte riparatorie o segni di resipiscenza e la commissione di ulteriori reati omogenei. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della continuazione contestata nella truffa

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa contestata e confermata in appello

  • art. 133 c.p.

    parametro per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    norma implicata dal motivo sulle attenuanti generiche, richiamata indirettamente nel ragionamento sulla loro concessione o esclusione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e non illogica sulle fonti probatorie.
  • Il riconoscimento fotografico del teste può assumere valore probatorio anche se il teste non conservi memoria diretta delle sembianze dell'autore, purché l'individuazione sia stata effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini e sia sorretta da ulteriori elementi convergenti.
  • La valutazione di attendibilità e rilevanza delle prove appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità o dell'apoditticità della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; il giudice può valorizzare, tra gli elementi dell'art. 133 c.p., il ruolo nel reato, l'entità del danno, l'assenza di riparazione e la commissione di reati omogenei successivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

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