Cassazione Penale, Ordinanza n. 26295/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal giudice dell'udienza preliminare di Brescia. Dal testo risulta che il ricorso non conteneva censure riconducibili ai soli motivi oggi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè: a) questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato; b) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) erronea qualificazione giuridica del fatto; d) illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha quindi ritenuto le doglianze dedotte indeducibili e, per ciò solo, il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rilevando che le censure non rientravano tra quelle tassativamente ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la conseguenza legale dell'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
individua in modo tassativo i soli motivi ammissibili di ricorso contro la sentenza di patteggiamento
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con trattazione semplificata
Cassa delle ammende
destinazione della somma dovuta dal ricorrente a seguito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Sono indeducibili le censure che non attengono alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità quando ne ricorrano i presupposti previsti dal codice di rito.
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