Cassazione Penale, Ordinanza n. 07149/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione e aveva già rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse il reato di ricettazione. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, lamentando difetto di motivazione e eccessività del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano correttamente qualificato la condotta come ricettazione anche mediante motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, in presenza di dichiarazioni ritenute inattendibili. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già dato conto delle ragioni per cui riconoscere la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. sulla recidiva, con conseguente riduzione della pena, e che non era dovuta un'ulteriore mitigazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la circostanza attenuante prevista dal quarto comma dell'art. 648 c.p. come già valorizzata dal giudice di appello nella dosimetria della pena, con prevalenza sulla recidiva e conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- È legittima la motivazione per relationem quando la sentenza impugnata richiami la decisione di primo grado e le censure di appello non introducano elementi di novità rispetto a questioni già esaminate e disattese in modo condivisibile.
- In sede di legittimità non è censurabile la mancata confutazione espressa di una specifica deduzione difensiva quando il suo rigetto risulti comunque dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.
- Il giudice di merito può ritenere integrato il reato di ricettazione valorizzando l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato e gli argomenti logico-giuridici complessivamente esposti nella motivazione.
- Quando la Corte di appello ha già operato una riduzione della pena valorizzando un'attenuante e bilanciandola con la recidiva, non è necessario riconoscere una ulteriore diminuzione in assenza di specifici elementi nuovi idonei a incidere sulla dosimetria.
Come è indicizzato
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