Cassazione Civile, Ordinanza n. 15573/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una società del settore finanziario e un procacciatore/promotore finanziario, rapporto cessato per effetto di reciproci recessi. In primo grado e poi in appello erano state discusse, da un lato, la pretesa del procacciatore a somme ulteriori e, dall'altro, la domanda riconvenzionale della società per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di rinvio ha negato tale indennità alla società ritenendo che il recesso del procacciatore non fosse anteriore a quello della società, e dunque non sussistessero i presupposti per la debenza dell'indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avesse disatteso il vincolo derivante dalla sentenza rescindente: secondo la ricorrente, infatti, l'anteriorità del proprio recesso rispetto a quello del procacciatore era già coperta da giudicato, e il rinvio avrebbe dovuto limitarsi ad applicare il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, cioè che l'indennità sostitutiva del preavviso spetta alla parte non recedente a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era conformato al dictum della sentenza rescindente, perché aveva rimesso in discussione l'accertamento ormai coperto da giudicato sull'anteriorità del recesso del procacciatore rispetto a quello della società. Poiché tale accertamento non era più contestabile, il giudice di rinvio avrebbe dovuto applicare il principio di diritto già stabilito dalla precedente decisione di legittimità in tema di funzione automatica e preventiva dell'indennità sostitutiva del preavviso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma che delimita i poteri del giudice di rinvio dopo cassazione.
richiamato per affermare che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
richiamato per ribadire che nel giudizio di rinvio non possono essere riaperti gli accertamenti coperti da giudicato interno o definiti dalla sentenza rescindente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può compiere accertamenti incompatibili con il giudicato formatosi sui capi non più devoluti.
- L'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta secondo la disciplina applicabile al rapporto, ha funzione preventiva e automatica di ristoro del danno da recesso senza preavviso, senza necessità di prova di uno specifico pregiudizio economico.
- Se l'anteriorità di un recesso rispetto a un altro è coperta da giudicato, tale accertamento non può essere rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.
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