Cassazione Civile, Sentenza n. 4795/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso ILOR ex art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 relativa al sisma siciliano del dicembre 1990 per versamenti effettuati nel 1990-1992; l'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il rimborso, denunciando (i) omissione di pronuncia sulla eccezione di decadenza del diritto al rimborso per decorso del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 (domanda presentata il 24/02/2010) e (ii) violazione dell'art. 21 per aver riconosciuto il rimborso nonostante la domanda fosse stata presentata oltre 7 anni dall'entrata in vigore della norma. La resistente ha proposto ricorso incidentale sostenendo la nullità/inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione (presente solo l'avviso di ricevimento) e attestazione che l'atto era stato ricevuto oltre il termine di 60 giorni per impugnare la sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale della Virauto, ritenendolo fondato in base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 13452/2017: l'avviso di ricevimento in atti riportava solo la data di ricezione timbrata (25/11/2011) ma non la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale; poiché la notifica della sentenza di primo grado era del 23/09/2011, la ricevuta non prova la spedizione entro il termine di 60 giorni e l'appello dell'Agenzia è quindi inammissibile. Perciò la Corte ha accolto il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
Norma che prevede il rimborso ILOR collegato agli eventi sismici del 1990; oggetto della domanda di rimborso della contribuente
Norma richiamata in relazione ai termini/decadenze per le impugnazioni e per la proposizione delle domande; l'Agenzia sosteneva la decadenza del diritto al rimborso per decorso dei termini
artt. 22, 51 e 53 d.lgs. n. 546/1992
Riferimenti normativi sulla notificazione e sui requisiti formali delle impugnazioni; invocati dalla resistente per contestare la validità dell'appello per mancata prova di spedizione
Sezioni Unite, sentenza n. 13452 del 29/05/2017
Principio interpretativo: nel processo tributario l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se l'avviso riporta la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale tramite stampigliatura o timbro datario; in mancanza, la sola data di ricezione non prova la tempestività della notifica
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4) e art. 112 c.p.c.
Norme processuali utilizzate per formulare i motivi di cassazione e per censurare omissioni di pronuncia e violazioni di legge; impiegate per inquadrare i mezzi di impugnazione
Massime di principio
- Se si notifica un atto a mezzo servizio postale, è fondamentale conservare e depositare la ricevuta di spedizione; in alternativa l'avviso di ricevimento deve riportare la data di spedizione asseverata con timbro dell'ufficio postale per provare la tempestività
- Le eccezioni di inammissibilità formale dell'impugnazione (mancanza di prova di spedizione, notifiche tardive) possono essere decisive e, se fondate, portare alla cassazione senza esame del merito
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa in grado di merito che solleva questioni pregiudiziali di rito va esaminato con priorità; se il giudice di merito non ha deciso esplicitamente o implicitamente tali questioni, la Corte di cassazione le valuta preventivamente
- Le pronunce delle Sezioni Unite sulla prova della notifica postale sono vincolanti e determinano l'idoneità dell'avviso di ricevimento a sostituire la ricevuta di spedizione solo se corredato dall'asseverazione dell'ufficio postale
- In contenziosi tributari relativi a rimborsi, oltre al rispetto dei termini di decadenza sostanziali, è essenziale curare i profili formali delle notifiche e delle impugnazioni per non pregiudicare l'azione difensiva
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