Cassazione Penale, Ordinanza n. 15279/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. I motivi dedotti erano due: con il primo e il secondo si lamentavano, in modo generico, violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che le attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e giudizio di bilanciamento tra circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il vizio di motivazione sulla pena non è configurabile quando la sanzione sia stata fissata nel minimo edittale e la motivazione risulti coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Non può fondare l'annullamento la deduzione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se tali attenuanti risultano già concesse nella massima estensione.
- Il ricorso che proponga censure generiche e manifestamente infondate sul trattamento sanzionatorio è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
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