Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15279/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. I motivi dedotti erano due: con il primo e il secondo si lamentavano, in modo generico, violazione di legge e difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che le attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e giudizio di bilanciamento tra circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Il vizio di motivazione sulla pena non è configurabile quando la sanzione sia stata fissata nel minimo edittale e la motivazione risulti coerente con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Non può fondare l'annullamento la deduzione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche se tali attenuanti risultano già concesse nella massima estensione.
  • Il ricorso che proponga censure generiche e manifestamente infondate sul trattamento sanzionatorio è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.