Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05460/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il suo appello, proposto ai sensi dell'art. 680 c.p.p., contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Firenze del 21 febbraio 2024. Con tale provvedimento era stata confermata la sua pericolosità sociale, pur con riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata a un anno. In ricorso sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudizio di persistente pericolosità fosse erroneo; la Corte rileva però che le censure mirano a ottenere una diversa valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo adeguato e immune da illogicità il giudizio di attuale pericolosità sociale, fondato su numerosi e gravi precedenti penali, sulla condanna per associazione di stampo mafioso, sull'intraneità all'associazione, sulla lunga durata del vincolo associativo e sul rientro nel medesimo ambito territoriale del clan di appartenenza, anche con legami familiari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 680 c.p.p.

    indica il mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, nel contesto del controllo sulla misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la non escludibilità di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di misure di sicurezza, la persistente pericolosità sociale deve essere valutata considerando non solo la gravità dei fatti-reato già commessi, ma anche la condotta successiva del soggetto e il suo comportamento durante e dopo l'espiazione della pena.
  • Il giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi fattuali gravi e coerenti, come precedenti penali, appartenenza a sodalizio criminale e permanenza nel medesimo contesto ambientale, è insindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a sollecitare una diversa lettura del merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.