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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18199/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La prescrizione, pur intervenuta in una data successiva alla sentenza d'appello, non è stata rilevata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando quattro motivi. Con il primo ha denunciato la mancata declaratoria della prescrizione del reato, sostenendo che fosse maturata prima della decisione impugnata. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 337 c.p. e il vizio di motivazione per asserita violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, contestando però in sostanza la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito. Con il terzo ha invocato l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il quarto ha lamentato la violazione dell'art. 62-bis c.p., il diniego della sospensione condizionale e l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il difensore non aveva computato 272 giorni di sospensione della prescrizione; ha dichiarato inammissibili il secondo motivo perché volto a una rivalutazione del merito, il terzo perché non dedotto in appello e il quarto per aspecificità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è stata esaminata nel merito perché il relativo motivo era inammissibile, essendo stato dedotto per la prima volta in cassazione e non in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La doglianza sulle attenuanti generiche, sulla sospensione condizionale e sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile per aspecificità, perché il ricorrente si era limitato a richiamare precedenti giurisprudenziali senza confrontarli con il caso concreto.

  • art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.

    È stata applicata la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non sollevate in appello.

  • art. 337 c.p.p.

    Non risulta citato nel testo; il riferimento corretto, per quanto emerge dalla sentenza, è all'art. 337 c.p.

  • Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 - 01

    La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non rileva quando il ricorso sia inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una deduzione di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento del compendio probatorio, perché la cassazione non può essere utilizzata come un terzo grado di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.
  • Le censure su attenuanti generiche, sospensione condizionale e dosimetria della pena devono essere specifiche e ancorate alle risultanze del caso concreto; il mero richiamo di precedenti giurisprudenziali non è sufficiente.
  • La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non è rilevabile se il ricorso è dichiarato inammissibile, restando fermo il principio per cui l'inammissibilità impedisce di valorizzare cause estintive sopravvenute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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