Cassazione Penale, Sentenza n. 23990/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/10/2021 relativa all'applicazione della continuazione tra due sentenze e alla rideterminazione della pena complessiva; il ricorrente deduce che il giudice dell'esecuzione ha posto a base del calcolo una pena maggiore di quella individuata dal giudice della cognizione (presunto errore materiale), violando la disciplina applicabile alla rideterminazione della pena in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha dichiarato che il giudice dell'esecuzione aveva determinato la pena base in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione, in violazione dell'art. 671 c.p.p. e della giurisprudenza di legittimità. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e ha rideterminato la pena complessiva sulla base delle statuizioni del giudice di merito. Pena complessiva così rideterminata (come indicato dalla Corte): pena base per la sentenza n. 2: 2 anni di reclusione e 750 euro di multa; aumento per la continuazione con il reato più grave della sentenza n. 1: 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa; aumento per la continuazione con gli ulteriori reati satellite della sentenza n. 1: 2 mesi di reclusione e 60 euro per ciascuno dei cinque reati satellite; riduzione per il rito: risultato finale indicato dalla Corte: 2 anni e 2 mesi di reclusione e 900 euro di multa.
Norme richiamate
In sede esecutiva, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio per reati unificati per continuazione il giudice non può quantificare la pena in misura superiore alla somma delle pene inflitte con le singole sentenze e non può aumentare la pena fissata in sede di cognizione per le singole fattispecie; la disciplina della continuazione è favorevole al reo e quindi ogni rettifica "in executivis" può avvenire solo a vantaggio del condannato.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. (come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103)
Consente l'annullamento senza rinvio quando la Corte di cassazione può rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito; applicato per annullare l'ordinanza impugnata e rideterminare direttamente la pena complessiva.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1, Sent. n. 44240 del 18/06/2014 (Palaia); Sez. 1, Sent. n. 3276 del 21/12/2015 (Di Girolamo); Sez. U, Sent. n. 6296 del 24/11/2016
Confermano il principio per cui in sede esecutiva il giudice non può aumentare la pena fissata in sede di cognizione per le singole fattispecie e deve comunque rispettare il carattere favorevole della continuazione; la quantificazione non può eccedere la somma delle pene già inflitte.
Massime di principio
- In un incidente di esecuzione relativo alla continuazione, il giudice dell'esecuzione deve partire dalle pene effettivamente determinate dai giudici della cognizione e non può fissare una pena base più elevata rispetto a quella scelta dal giudice che ha deciso la responsabilità e la misura per quel singolo reato.
- La disciplina della continuazione è di natura favorevole al reo: in sede esecutiva eventuali rettifiche possono solo giovare al condannato e non peggiorarne la posizione.
- Se il giudice dell'esecuzione commette un errore nella determinazione della pena (es. aumento della pena base rispetto alla cognizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando ciò sia possibile sulla base degli atti di merito (art. 620 c.p.p.).
- In caso di plurime sentenze per reati in continuazione, occorre individuare correttamente il reato più grave per il calcolo e poi applicare gli aumenti o le compensazioni senza superare la somma delle pene già inflitte; vanno rispettate le riduzioni eventualmente previste (es. per il rito abbreviato).
- Chiunque impugni un provvedimento esecutivo per errore materiale nella quantificazione della pena dovrebbe indicare le tabelle di calcolo desunte dalle sentenze di merito per consentire la verifica formale e la rideterminazione corretta.
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