Cassazione Civile, Ordinanza n. 04888/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e rettifica doganale con cui l’amministrazione recuperava il dazio antidumping non versato all’importazione di parti essenziali di biciclette di origine cinese (telai e forcelle). L’operatore economico importatore e il rappresentante doganale indiretto avevano beneficiato del regime favorevole previsto dal Regolamento n. 88/97/CE, ma secondo l’ufficio mancava la preventiva autorizzazione alla destinazione particolare rilasciata dalla dogana competente, richiesta dall’art. 14 del Regolamento n. 88/97/CE. La CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo applicabile l’art. 220 del Codice doganale comunitario per un asserito comportamento attivo dell’amministrazione e valorizzando la buona fede degli operatori. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto, da parte del giudice di rinvio, dei principi fissati dalla precedente sentenza di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia, osservando che la CTR aveva affermato l’assenza della preventiva autorizzazione doganale ma l’aveva considerata irrilevante. Secondo la Cassazione, invece, il regime di esenzione dal dazio antidumping presuppone necessariamente la preventiva autorizzazione dell’ufficio doganale; in sua assenza, l’esenzione non può essere riconosciuta e non può neppure configurarsi la buona fede dell’importatore e del rappresentante indiretto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi dei contribuenti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; la mancata osservanza di tali principi integra violazione denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto è stato qualificato come violazione di norme processuali per mancato rispetto del vincolo derivante dalla precedente cassazione.
art. 220 del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Richiamato dalla CTR per sostenere l’esistenza di presupposti ostativi alla contabilizzazione a posteriori, ma la Cassazione ha ritenuto decisivo il diverso profilo della mancanza dell’autorizzazione preventiva.
art. 14 del Regolamento (CE) n. 88/97
Il regime di esenzione dal dazio antidumping per le parti essenziali di biciclette di origine cinese presuppone la preventiva autorizzazione dell’ufficio doganale competente.
art. 291 del Regolamento (CEE) n. 2913/92
Richiamato come formalità doganale non rispettata, rilevante nel quadro delle condizioni richieste per fruire dell’esenzione.
Regolamento (CE) n. 71/97
Ha esteso il dazio antidumping alle importazioni considerate nel caso di specie.
Regolamento (CEE) n. 2474/93
Atto che aveva originariamente imposto il dazio antidumping poi esteso alle importazioni oggetto di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato ai principi di diritto fissati dalla sentenza di cassazione precedente; non può disattenderli rivalutando in senso incompatibile i presupposti già definitivamente delineati.
- Quando un regime di esenzione o agevolazione doganale è subordinato a una preventiva autorizzazione dell’ufficio competente, la mancanza di tale autorizzazione rende l’importazione non autorizzata e impedisce la fruizione del beneficio, anche se siano presenti altri elementi favorevoli all’operatore.
- La buona fede dell’importatore non può essere invocata per superare il difetto di un presupposto formale essenziale espressamente richiesto dalla disciplina doganale per l’applicazione dell’esenzione.
- In materia doganale, il superamento del limite quantitativo o il difetto della prescritta autorizzazione comportano l’inapplicabilità del regime agevolato anche per la parte residua dell’operazione non coperta validamente dal titolo autorizzativo.
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