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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06865/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche e meramente fattuali, estranee al sindacato di legittimità, e prive di specifica denuncia di travisamento della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per concorso in rapina. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle risultanze probatorie e, in sostanza, chiedendo una nuova lettura del materiale istruttorio. La Corte di cassazione rileva che le doglianze riproducevano questioni di fatto già proposte in appello e già puntualmente respinte, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in particolare quanto alla coerenza e attendibilità della persona offesa e alla irrilevanza delle incongruenze emerse.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle prove già esaminate e apprezzate dai giudici di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se indica in modo specifico un effettivo travisamento di emergenze processuali decisive, non essendo sufficiente la riproposizione di generiche doglianze di fatto.
  • Quando la motivazione di merito affronta espressamente la coerenza e l'attendibilità della persona offesa e spiega l'irrilevanza delle incongruenze emerse, il ricorso che si limiti a contestare tale valutazione senza specifici errori logici o travisamenti è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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