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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21446/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Nel giudizio di merito, a seguito di riforma della sentenza di primo grado, al soggetto imputato era stata applicata la pena per il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati estero, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, la mancata considerazione di doglianze difensive che sarebbero state liquidate come irrilevanti in modo apodittico; dall'altro, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato alla data dell'11 marzo 2024, contestando il computo di 119 giorni di sospensione operato dalla Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché non specificava quali censure difensive la Corte di appello avrebbe omesso di valutare; inoltre, dalla sentenza impugnata risultava che il gravame aveva riguardato solo il riconoscimento delle attenuanti generiche, effettivamente concesse. Il secondo motivo è stato considerato infondato perché si riferiva a una diversa pronuncia della Corte di appello, non a quella impugnata, e comunque la data di accertamento del reato era incompatibile con la dedotta maturazione della prescrizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 157-161 c.p.

    Richiamati per escludere che, in base alla data di accertamento del delitto, potesse essere maturata la prescrizione alla data indicata dal ricorrente.

  • Cassa delle ammende

    Disposto il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura in modo del tutto generico l'omessa valutazione di doglianze difensive, senza indicare quali specifiche questioni sarebbero rimaste prive di esame.
  • Quando dalla sentenza impugnata risulta che il giudizio di appello ha già esaminato e accolto la questione devoluta, non residua spazio per ulteriori censure non specificamente individuate e realmente rimaste assorbite o non trattate.
  • L'eccezione di prescrizione deve riferirsi alla decisione effettivamente impugnata e va verificata alla luce della corretta sequenza temporale dei fatti processuali e della data di accertamento del reato; il richiamo a una diversa pronuncia non può sorreggere il motivo.
  • In sede di legittimità, la prescrizione non può essere affermata se la data di accertamento del fatto è incompatibile, secondo il computo legale, con il termine dedotto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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