Cassazione Penale, Sentenza n. 14887/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la confisca della somma di euro 28.369,82 disposta nel procedimento di prevenzione relativo a Conti Aldo, contestando: la violazione dell'art. 24 D.Lgs. 159/2011 per mancata prova della provenienza illecita delle somme; la mancata dimostrazione che il conto e le somme fossero riconducibili al proposto (Conti Aldo); la nullità del decreto per presunta violazione dell'art. 125 c.p.p.; carenza e apparente motivazione della Corte di appello; l'asserita prova documentale della lecita provenienza dei fondi (vendita immobile del 29.7.2015 e mutuo bancario) e l'affermazione che la procura/delega ad operare non fosse stata effettivamente utilizzata dal proposto; censure sull'attendibilità della relazione dell'amministratore giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato il decreto della Corte di Appello di Milano (che, in sede di rinvio, aveva adeguatamente motivato). La Corte ha ritenuto che i giudici del rinvio abbiano esaminato e risolto puntualmente i profili devoluti dalla sentenza di annullamento: hanno ricostruito la rete di collegamenti familiari e imprenditoriali, rilevando che il conto era stato aperto contestualmente alla compravendita dell'immobile e che su di esso erano confluiti 125.000 euro (100.000 da mutuo e 25.000 in contanti), parte dei quali erano stati subito trasferiti a soggetti riconducibili al proposto; vi erano prelievi e bonifici verso persone e attività collegate ad Aldo Conti e dichiarazioni dello stesso circa l'uso di incassi non dichiarati per pagare le rate del mutuo. La Corte ha pertanto ritenuto adempiuto l'onere motivazionale e applicabile la presunzione di fittizietà ex art. 26, comma 2, D.Lgs. 159/2011, qualificando come insufficiente per i terzi la prova contraria offerta. È stata confermata la confisca della somma di euro 28.369,82.
Norme richiamate
D. Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24
Norma richiamata in relazione alla confisca per sproporzione o origine illecita dei beni; la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca, non sia necessario dimostrare la derivazione del bene da reati se l'esito del giudizio di sproporzione e le presunzioni rendono credibile la riconducibilità al proposto
D. Lg.vo 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26, comma 2
"... fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado ..."
Introduce una presunzione iuris tantum di fittizietà delle intestazioni/trasferimenti entro il periodo temporale indicato; tale presunzione inverte l'onere della prova sul terzo formalmente intestatario, il quale deve dimostrare la reale e lecita provenienza dei mezzi e la capacità reddituale per giustificare l'acquisto
Codice di procedura penale - art. 125
Richiamato dai ricorrenti per censurare nullità del decreto; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità dedotta, avendo la Corte di appello fornito motivazione adeguata
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce rilevanti)
"Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De Angelis"; "Sez. U, n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjaom"
Richiamati per precisare la portata delle presunzioni ex art. 26 (De Angelis) e per affermare che la confisca può essere disposta anche senza un sequestro preventivo autonomo (Yang), consentendo l'adozione contestuale di sequestro e confisca
Massime di principio
- La intestazione di beni o valori a parenti o affini entro i termini temporali previsti (2 anni antecedenti la proposta di misura) è presunta iuris tantum fittizia: il terzo intestatario deve documentare in modo preciso e concordante la lecita provenienza e la capacità reddituale per superare la presunzione
- La sola esistenza di una procura o delega ad operare non è, di per sé, sufficiente a escludere la confisca; rilevano la coincidenza temporale delle operazioni, l'apertura del conto, le movimentazioni dirette verso soggetti riconducibili al proposto e l'uso dei fondi per attività riconducibili al medesimo
- Per la confisca in sede di prevenzione non è indispensabile un precedente sequestro penale autonomo: confisca e sequestro possono essere disposti contestualmente
- Il terzo interessato ha limiti di intervento: può contestare la titolarità e la provenienza lecita dei beni, ma non può sindacare le questioni di pericolosità individuale del proposto (che rimangono di interesse della parte procedente)
- La valutazione del giudice si basa sulla totalità degli indici: tempi delle transazioni, modalità di versamento (contanti vs. mutuo), trasferimenti successivi a soggetti riferibili al proposto, attività economiche riconducibili e dichiarazioni/resoconti dell'amministratore giudiziario. Prove documentali generiche o non corroborate sono spesso insufficienti
- Se un provvedimento è annullato per carenza motivazionale, in sede di rinvio il giudice deve affrontare specificamente i punti omessi: una motivazione esaustiva sulla riconducibilità e sulle circostanze fattuali può rendere inattaccabile il nuovo decreto in Cassazione
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