Cassazione Civile, Ordinanza n. 33520/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia origina da un sinistro stradale mortale avvenuto lungo una strada provinciale, in cui un giovane conducente uscì di strada e urtò violentemente contro un albero adiacente alla carreggiata, decedendo. I congiunti agirono contro la Provincia chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale riconobbe un concorso di colpa paritario tra la condotta di guida della vittima e le condizioni della strada, liquidando somme a favore dei familiari. La Corte d’appello confermò il concorso di colpa al 50% e aumentò il quantum risarcitorio. In cassazione la Provincia articolò quattro motivi: 1) carenza di motivazione e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza affermato, senza adeguato supporto probatorio o tecnico, che la presenza di una barriera avrebbe impedito il decesso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte non avesse valutato tecnicamente l’incidenza causale della condotta del danneggiato e di eventuali guard-rail; 3) violazione degli artt. 2051 e/o 1227 c.c. sulla graduazione delle responsabilità, deducendo che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente dalla condotta colposa della vittima; 4) omesso o errato esame del quantum, sostenendo che la non convivenza del defunto con i familiari avrebbe dovuto ridurre o escludere il danno da perdita del rapporto parentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e del nesso causale, ed ha ritenuto infondato il quarto motivo sul quantum, affermando che la convivenza non è requisito necessario per il danno da perdita del rapporto parentale ma solo un elemento di valutazione. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato dei controricorrenti è stato assorbito. La Provincia è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare il merito dell’accertamento fattuale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è invocabile solo entro i limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente una rivalutazione delle prove o del fatto.
Richiamato per la preclusione da doppia conforme, ostativa alla deduzione del vizio di omesso esame quando i giudici di merito abbiano deciso in modo sostanzialmente identico.
Menato dalla ricorrente, ma la valutazione del nesso causale e dell’eventuale fortuito resta apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato in relazione al concorso di colpa del danneggiato; la sua graduazione è rimessa all’accertamento di merito.
Richiamato nel testo della decisione come riferimento all’accertamento del concorso di colpa nella ricostruzione del caso concreto.
L’uccisione di una persona fa presumere, come fatto noto, la sofferenza morale dei prossimi congiunti, salva prova contraria sulla loro indifferenza o inimicizia.
Giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, impone l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o del fatto, essendo riservato all’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sull’omesso esame di fatti già valutati in modo sostanzialmente coincidente dai giudici di primo e secondo grado.
- La valutazione della sussistenza del nesso causale, del fortuito e dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato è un tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
- Nel danno da perdita del rapporto parentale, la convivenza tra vittima e superstite non è un presupposto necessario della prova del pregiudizio, ma soltanto uno degli elementi rilevanti ai fini della liquidazione del danno.
- La morte di un prossimo congiunto fa presumere, salvo prova contraria, l’esistenza di un pregiudizio non patrimoniale in capo ai familiari stretti; spetta al convenuto dimostrare l’eventuale assenza di un rapporto affettivo significativo o la sua irrilevanza concreta.
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