Cassazione Civile, Ordinanza n. 18807/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare con cui un privato aveva promesso l'acquisto di un villino da costruire su un terreno poi alienato dalla società promittente venditrice a una terza società. Il promissario acquirente aveva versato una caparra confirmatoria e dedotto l'inadempimento della venditrice per mancata realizzazione degli immobili alla scadenza prorogata; parallelamente aveva agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la vendita del terreno, sostenendo che l'atto fosse pregiudizievole e compiuto con consapevolezza del danno, anche in ragione di rapporti societari tra alienante e acquirente. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare per inadempimento, condannato la venditrice alla restituzione della caparra e accolto la revocatoria. La società acquirente ha appellato solo la statuizione di inefficacia della compravendita, ma la Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2901, 1385 e 1453 c.c., sostenendo che il credito restitutorio da caparra non fosse ancora sorto al momento dell'atto dispositivo perché mancava l'inadempimento; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte ritenuto irrilevante la prova dell'effettivo pagamento del prezzo e della congruità rispetto al valore di mercato; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per mancata corretta valutazione dell'eventus damni e di elementi come prezzo pagato, tempo trascorso, fideiussione e partecipazione societaria; 4) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente sui motivi di appello; 5) omesso esame di fatti decisivi rappresentati da documentazione già prodotta, asseritamente idonea a escludere il pregiudizio ai creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'azione revocatoria l'art. 2901 c.c. tutela anche il credito solo eventuale o l'aspettativa di credito, che sorge al perfezionarsi del fatto generatore, pur se esigibile solo successivamente; dunque il credito del promissario acquirente era già rilevante prima della scadenza del termine per il definitivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a rivalutare il merito probatorio ed era comunque non decisivo, poiché la natura onerosa dell'atto era pacifica e non oggetto di specifico motivo di appello, mentre il tema della simulazione era estraneo al giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché generico nella deduzione della violazione di legge e sostanzialmente diretto a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove sull'eventus damni, precluso in cassazione. Ha respinto il quarto motivo, osservando che la motivazione della Corte d'appello, seppur sintetica, non era omessa né apparente, avendo affrontato i presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo sia per il divieto di censura ex art. 360, comma 4, c.p.c. in presenza di doppia conforme, sia per difetto di specificità circa decisività e localizzazione processuale dei documenti richiamati. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del promissario acquirente, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale dei creditori e può essere esercitata anche da chi sia titolare di una ragione o aspettativa di credito, non solo di un credito già esigibile; rileva il perfezionarsi del fatto generatore della pretesa.
È richiamato solo come norma rispetto alla quale si discute il sorgere del diritto alla restituzione della caparra confirmatoria in caso di inadempimento.
È richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento del preliminare e al collegamento con la pretesa restitutoria.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di violazione di legge richiede specifica individuazione della norma e della regola di diritto violata; il vizio motivazionale non consente la rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex n. 5 nei limiti indicati.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni e indicare in modo puntuale le norme violate e le affermazioni di diritto censurate.
La motivazione è nulla solo se del tutto mancante o meramente apparente, non quando sia sintetica ma comprensibile.
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
La sentenza deve essere motivata; la violazione si ha solo in caso di motivazione inesistente o apparente.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado sui medesimi fatti, il motivo ex n. 5 è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del preteso creditore non deve essere già liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione di credito o un'aspettativa giuridicamente rilevante, purché il fatto generatore della pretesa si sia già verificato prima dell'atto dispositivo.
- Quando si denuncia in cassazione la violazione di legge, il ricorso deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e spiegare in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse; non è consentito mascherare sotto tale rubrica una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La prova dell'onerosità dell'atto dispositivo o del pagamento del prezzo è irrilevante se il giudizio verte sulla revocatoria e non sulla simulazione, salvo che la questione sia specificamente devoluta nei gradi di merito e sia decisiva rispetto al diverso regime soggettivo dell'art. 2901 c.c.
- La motivazione della sentenza è nullità solo se è del tutto assente o meramente apparente; una motivazione sintetica, ma che esponga le ragioni essenziali della decisione, è sufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo incontra la preclusione prevista dall'art. 360, comma 4, c.p.c., oltre ai consueti requisiti di specificità e decisività del fatto dedotto.
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