Cassazione Penale, Sentenza n. 05411/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 952/2021 (che ha poi determinato la revoca della patente ai sensi dell'art. 186, comma 2, D.lgs. n. 285/1992). La difesa sostiene che il decreto penale non fu mai conosciuto dal Cirlan perché il plico fu inviato al precedente indirizzo risultante dal verbale di identificazione (Venezia-Mestre, via Miranese 460/B/5) e rimase in giacenza; invece la nomina del difensore di fiducia (avv. Michele Beni) e l'elezione di domicilio erano state spedite via PEC il 22/04/2021 alla Sezione Polizia Stradale (polizia giudiziaria), per cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata al domicilio eletto. Si deduce la nullità della notifica ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. e, in ogni caso, si chiede la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. per mancata "effettiva conoscenza" del decreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza del GIP. Ha ritenuto che la nomina del difensore effettuata con PEC alla polizia giudiziaria, che all'epoca era l'unica autorità procedente, è in linea con l'art. 96 c.p.p. e non può essere considerata inidonea in partenza. Ha inoltre osservato che il GIP non ha verificato quale fosse l'autorità procedente al momento della nomina né ha svolto gli accertamenti richiesti sull'effettiva conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato (nonostante le specifiche allegazioni relative alla giacenza del plico). Per tali ragioni la sentenza è annullata e rinviata al giudice di merito (giudice dell'esecuzione) affinché valuti se ricorrano i presupposti per la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.
Norme richiamate
La nomina del difensore deve essere fatta all'autorità procedente; la Corte interpreta "autorità procedente" in senso ampio comprendendo anche la polizia giudiziaria quando essa gestisce la notizia di reato, pertanto la nomina trasmessa alla polizia giudiziaria è valida se questa era, al momento, l'unica autorità procedente
Il verbale di identificazione deve contenere l'invito a dichiarare/eleggere domicilio; la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 evidenzia l'importanza dell'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente, ma nel periodo dei fatti la polizia giudiziaria poteva essere l'interlocutore dell'indagato in assenza di un'autorità giudiziaria già investita
art. 175 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la restituzione nel termine per chi non abbia avuto "effettiva conoscenza" del decreto penale; la Corte ricorda che la restituzione richiede specifiche allegazioni idonee a creare un "principio di prova" della mancata effettiva conoscenza e che il giudice deve compiere verifiche laddove tali allegazioni siano prodotte
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa per dedurre la nullità della notifica del decreto penale; la Corte non si limita a respingere a priori la censura ma valuta l'insieme delle comunicazioni e l'effettiva conoscenza
Richiama l'obbligo della polizia giudiziaria di trasmettere gli atti raccolti all'Autorità Giudiziaria, incluse le nomine di difensore e le elezioni di domicilio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Modifica l'art. 161 introducendo il comma 01 che obbliga la polizia giudiziaria, se nelle condizioni, a comunicare l'autorità giudiziaria procedente; la Corte utilizza la novella per sostenere l'interpretazione che la polizia giudiziaria possa essere autorità procedente in fase iniziale
art. 186 comma 2 D.lgs. n. 285/1992
Norma sostanziale richiamata in relazione all'effetto amministrativo (revoca patente) derivante dal decreto penale di condanna; non è oggetto diretto della decisione sulla procedura di notifica ma costituisce il motivo dell'emanazione del decreto impugnato
Norma processuale utilizzata come base formale dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto)
Massime di principio
- La "nomina del difensore" effettuata alla polizia giudiziaria è valida quando, al momento della nomina, la polizia gestisce la notizia di reato e quindi è l'unica autorità procedente; non è oneroso per l'indagato verificare che la polizia abbia poi trasmesso l'atto all'autorità giudiziaria
- Se la notifica formale di un provvedimento (es. decreto penale) è avvenuta al domicilio risultante da verbale ma l'atto è rimasto in giacenza e l'interessato allega circostanze specifiche che rendono dubbia l'effettiva conoscenza, il giudice deve compiere accertamenti e non può limitarsi a dichiarare la ritualità formale della notifica
- Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. l'interessato deve allegare fatti concreti e circostanze (principio di prova) che rendano ragionevole il dubbio sull'effettiva conoscenza; tali allegazioni impongono al giudice verifiche istruttorie
- La polizia giudiziaria ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria gli atti raccolti (compresa la nomina del difensore); eventuali ritardi o omissioni della p.g. possono incidere sulla regolarità della notifica e sulla effettiva conoscenza da parte dell'interessato
- In caso di omissione del giudice nel valutare le allegazioni sull'effettiva conoscenza, la Cassazione è propensa ad annullare e rinviare per permettere al giudice di merito di compiere i necessari accertamenti
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