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Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 542/2021, pubblicata il 22.4.2021 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, pronunciata nel procedimento R.G. n. 1282/2018

Giustizia amministrativa202500325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento e provvedimenti dell'amministrazione scolastica adottati in dichiarata attuazione della sentenza n. 542/2021 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro, in particolare il decreto n. 10676/R del 21 giugno 2022 e il successivo decreto di inquadramento del 29 gennaio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 542/2021 del Tribunale di Palmi - Sezione Lavoro. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità: la ricorrente non avrebbe chiesto la declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione scolastica in dichiarata esecuzione della sentenza, segnatamente del decreto n. 10676/R del 21 giugno 2022 e del successivo decreto dell'Istituto Scolastico Minutoli del 29 gennaio 2024 di inquadramento della docente. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto tale questione alle parti.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità della domanda di ottemperanza per la mancata richiesta di declaratoria di nullità degli atti amministrativi adottati in dichiarata attuazione del giudicato, ha assegnato a tutte le parti il termine di otto giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. Ogni decisione sul merito dell'ottemperanza e sull'eventuale inammissibilità è stata quindi riservata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Il Collegio ha utilizzato la norma per sottoporre alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d'ufficio e potenzialmente decisiva, assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato implicitamente dalla natura del giudizio di ottemperanza, ma non espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia adottato provvedimenti in dichiarata attuazione del giudicato, il ricorrente deve contestarne specificamente la conformità al giudicato chiedendone, ove ne ricorrano i presupposti, la declaratoria di nullità; la mancata formulazione di tale domanda può determinare un profilo di inammissibilità del ricorso.
  • Qualora il giudice amministrativo rilevi d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di inammissibilità decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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