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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21857/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 11, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente qualificato il furto commesso in un cantiere (abitazione in costruzione) come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., mentre, a loro avviso, il luogo era essenzialmente un luogo di lavoro non riconducibile alla nozione di "privata dimora". Hanno censurato la motivazione della corte territoriale per non aver accertato se il furto fosse avvenuto in una porzione del cantiere dotata delle caratteristiche di riservatezza, stabilità e accesso limitato (es. spogliatoio, bagno privato, retrobottega), né quali atti di vita privata vi si svolgessero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (in particolare Sez. U. n. 31345/2017) secondo cui un luogo di lavoro può assumere valenza di privata dimora solo se, caso per caso, sussistono congiuntamente: svolgimento di atti di vita privata in modo riservato e preclusivo all'accesso di terzi, e un rapporto di stabilità con il soggetto. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello manifestamente carente perché non ha indicato in quale punto del cantiere fosse avvenuto il furto né provato che il luogo avesse le caratteristiche richieste. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del reato (furto in abitazione) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio sulla qualificazione e le relative conseguenze.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del furto comune; la Corte ha richiamato la distinzione tra questa fattispecie e quella aggravata dall'art. 624-bis, rilevando che la qualificazione come furto comune può risultare corretta quando manchino i requisiti della privata dimora.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione/privata dimora: la Corte ha precisato che l'applicazione richiede la sussistenza delle caratteristiche tipiche della privata dimora (capacità di svolgere atti di vita privata in modo riservato e inaccessibilità ai terzi senza consenso, nonché stabilità del rapporto col luogo).

  • art. 52, comma 3 cod. pen.

    Richiamato per spiegare che l'esistenza di luoghi di lavoro con tutela specifica (ai fini della presunzione di proporzionalità della difesa) dimostra che la nozione di privata dimora non può estendersi indiscriminatamente a tutti i luoghi in cui si compiono atti della vita privata.

  • Sezioni Unite, Sez. U. n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Giurisprudenza guida: ha delineato i requisiti indefettibili della nozione di privata dimora (svolgimento di atti di vita privata in modo riservato e stabilità del rapporto) e ha indicato i criteri per valutare quando un luogo di lavoro possa assimilarsi alla privata dimora.

  • Sezioni Unite, Sez. U. n. 26795 del 28/03/2006 (Prisco)

    Ha contribuito alla definizione del concetto di domicilio/privata dimora includendo il requisito della stabilità del rapporto fra persona e luogo.

  • Corte Costituzionale, n. 135 del 2002 e n. 1459 del 2008

    Richiamate per i principi costituzionali relativi alla tutela della vita privata e domiciliare: la privata dimora è luogo destinato a preservare comportamenti della vita privata da ingerenze esterne e comprensivo del diritto a riservatezza e esclusione di terzi.

Massime di principio

  • La qualificazione di un luogo di lavoro come "privata dimora" non è automatica: occorre verificare caso per caso la presenza contemporanea di riservatezza (capacità di svolgere atti di vita privata in modo esclusivo) e di stabilità del rapporto tra il luogo e la persona.
  • Nei cantieri o in altri luoghi prevalentemente lavorativi la qualificazione ex art. 624-bis c.p. richiede che il furto sia avvenuto in una porzione del luogo dotata di ius excludendi alios (es. spogliatoio, bagno privato, area riservata) o che vi si svolgano atti di vita privata in modo riservato.
  • La motivazione del giudice di merito deve indicare espressamente quale area del luogo sia stata ritenuta privata dimora e quali elementi fattuali hanno portato a ritenere sussistenti riservatezza e stabilità; in mancanza la qualificazione aggravata è viziata e può essere annullata.
  • La valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede istruttoria sui fatti (dove esattamente è avvenuto il reato, quali persone usavano stabilmente quel luogo, quali attività private vi si svolgevano, se l'accesso era precluso ai terzi).
  • Se non emerge con chiarezza che il luogo aveva le caratteristiche richieste per la privata dimora, la qualificazione più favorevole all'imputato è il furto comune ex art. 624 c.p.

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