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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33491/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, definendo il grado con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a fronte della rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado riducendo la pena nella misura concordata. Nel ricorso è stato dedotto, in modo generico, vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che la censura investe questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato per effetto dell'accordo sulla pena in appello; da ciò desume che il potere dispositivo della parte ex art. 599-bis c.p.p. preclude non solo l'esame del giudice di secondo grado, ma anche la successiva impugnazione di legittimità su quei medesimi punti, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sulla pena in appello comporta una scelta dispositiva della parte che limita il thema decidendum del giudice di secondo grado e preclude, per le questioni rinunciate, anche il ricorso per cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità non è esaminabile quando investa questioni oggetto di rinuncia nell'accordo sulla pena in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando l'appello è definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e la parte rinuncia agli altri motivi, la rinuncia ha effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità sulle questioni così abbandonate.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone censure concernenti punti del processo e della decisione che la parte ha espressamente escluso dall'oggetto dell'accordo in appello.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per riaprire questioni coperte da rinuncia nell'ambito del concordato sulla pena.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere in camera di consiglio non partecipata e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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