Cassazione Civile, Sentenza n. 31599/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato accredito presso l'INPS delle maggiorazioni figurative di contribuzione maturate durante il servizio prestato presso l'Aeronautica militare e riconosciute con decreto del Ministero della Difesa. Chiedeva la ricostituzione della posizione assicurativa INPS comprensiva di tali aumenti figurativi e la regolarizzazione immediata della posizione contributiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto la domanda del ricorrente, ritenendo che la posizione assicurativa costituita presso l'INPS (ai sensi dell'art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 nella formulazione ratione temporis) comprenda esclusivamente il servizio effettivamente prestato e non le maggiorazioni figurative attribuite per servizi speciali mentre il dipendente era in servizio presso l'Aeronautica. La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dall'INPS e ha condiviso l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte costituzionale (sent. n. 39/2018) che giustifica il diverso trattamento in ragione della specificità della posizione assicurativa costituita presso l'INPS. Le spese sono compensate; è stata altresì richiamata la possibile obbligazione del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 342, 434, 157, 360, 375, 378
Gli artt. citati sono stati applicati per valutare l'ammissibilità e il contenuto dell'appello e del ricorso per cassazione: in particolare la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'INPS fosse sufficientemente specifica (art. 434) e che i motivi di cassazione prospettati dal ricorrente non fossero fondati nelle parti sostanziali.
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato dal ricorrente in primo motivo ma ritenuto non risolutivo rispetto alla questione sostanziale sull'inclusione delle maggiorazioni figurative nella posizione INPS.
legge 21 dicembre 1996, n. 665
Citando l'art. 8, il ricorrente sosteneva che l'anzianità contributiva debba includere le maggiorazioni; la Corte ha ritenuto che tale richiamo non prevalga sulla disciplina specifica relativa alla costituzione della posizione assicurativa INPS.
legge 7 agosto 1990, n. 248
Richiamata dal ricorrente a supporto della nozione di servizio utile, ma per la Corte non modifica la regola secondo cui la posizione INPS conta il servizio effettivo e non le maggiorazioni figurative.
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149
Citato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che abbia carattere tale da obbligare l'INPS a computare le maggiorazioni figurative nella posizione costituita.
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Norma centrale: disciplina la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il personale cessato dal servizio senza diritto a pensione; la Corte ha interpretato che detta posizione è commisurata al solo periodo di servizio effettivo, escludendo le maggiorazioni figurative.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali è stato evocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non imponga il computo delle maggiorazioni figurative nella posizione INPS, alla luce della disciplina speciale e della giurisprudenza consolidata.
Costituzione
L'art. 3 (parità di trattamento) e l'art. 38 (tutela previdenziale) sono stati esaminati: la Corte ha ritenuto che la differenza di trattamento sia giustificata e non incostituzionale alla luce dell'assetto normativo e della diversa posizione previdenziale complessiva degli interessati.
Corte costituzionale
La sentenza è stata richiamata come conferma dell'orientamento per cui le maggiorazioni figurative sono valutate solo nel quadro della pensione effettivamente maturata e non nella posizione assicurativa INPS costituita in mancanza del diritto a pensione.
Corte dei conti, sezioni riunite
sentenze n. 8 del 27/05/2011 e n. 11 del 21/06/2011
Giurisprudenza di merito accreditata dalla Corte di Cassazione che esclude la rilevanza delle maggiorazioni figurative nella posizione INPS e ne giustifica la compatibilità con la funzione della posizione assicurativa stessa.
Corte di Cassazione
sentenza 2 marzo 2023, n. 6343; Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199
La giurisprudenza della Cassazione è stata richiamata per principi di diritto processuale (specificità dell'appello) e per confermare l'orientamento di merito sull'esclusione delle maggiorazioni figurative nella posizione INPS.
Massime di principio
- Quando un dipendente militare cessa il servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione e si costituisce una posizione assicurativa presso l'INPS (art. 124 DPR 1092/1973), tale posizione è calcolata sul servizio effettivamente prestato e, di regola, non comprende le maggiorazioni figurative di anzianità riconosciute per servizi speciali.
- Un decreto amministrativo (es. del Ministero della Difesa) che riconosca maggiorazioni figurative è un elemento probatorio rilevante ma non necessariamente decisivo per imporre il trasferimento di quelle maggiorazioni nella posizione INPS se la disciplina normativa e la giurisprudenza escludono tale trasferimento.
- Se il lavoratore ha invece conseguito il diritto alla pensione rimanendo nell'ente di origine, le maggiorazioni figurative vengono valutate nell'ambito complessivo della liquidazione pensionistica: il diverso esito giustifica trattamenti non identici tra situazioni fattuali eterogenee (Corte costituzionale, sent. n. 39/2018).
- In sede processuale, per un appello è sufficiente individuare chiaramente le questioni e i punti contestati e fornire una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo grado; non è necessario predisporre un progetto completo di sentenza.
- In casi simili, la strategia utile è valorizzare non solo i decreti amministrativi favorevoli ma anche produrre argomentazioni normative o di principio che mettano in luce eventuali profili di illegittimità della regola applicata dall'INPS, oppure valutare iniziative politiche/legislative se la soluzione è ancorata a scelta legislativa complessiva.
- Prestare attenzione alle conseguenze processuali: il rigetto del ricorso in cassazione può comportare l'obbligo di pagamento di contributi unificati aggiuntivi e, talvolta, la compensazione delle spese.
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