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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31620/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del T.F.R. maturato durante la sua prestazione per la Ge.Si.P. s.p.a., ceduta ex art.2112 c.c. alla Re.Se.T. S.C.p.a. In sede sindacale (anni 2014-2015) era stato pattuito, ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90, che il T.F.R. maturato rimanesse in capo esclusivo alla cedente senza obbligo di solidarietà della cessionaria. Successivamente la Ge.Si.P. fu dichiarata fallita e la lavoratrice ottenne l'ammissione al passivo fallimentare per il credito T.F.R. Insinna sostenne che l'accordo sindacale ex art.47, co.5 fosse comunque efficace nei confronti del Fondo e che la deroga prevista potesse trovare applicazione anche se la procedura concorsuale fosse stata aperta successivamente all'accordo, purché i due eventi si inserissero in un arco temporale ragionevole e funzionalmente collegato; ha chiesto altresì rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'interpretazione degli artt. 3-5 della Direttiva 2001/23/CE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Ha ritenuto che il diritto al T.F.R. diventi esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto e che, al momento in cui il credito è divenuto esigibile, la ricorrente era già posta alle dipendenze della cessionaria, non sottoposta a procedura concorsuale; perciò il Fondo di Garanzia non è tenuto a intervenire. La Corte ha escluso la rilevanza dell'accordo sindacale ai fini dell'opponibilità all'INPS, poiché l'INPS è titolare di un rapporto previdenziale autonomo e il principio di relatività contrattuale (art.1372 c.c.) impedisce che un accordo tra cedente e lavoratori vincoli l'INPS. Ha affermato inoltre che la disciplina rilevante per l'intervento del Fondo è quella dettata dalla Direttiva 80/987/CEE (e corrispondente normativa nazionale), non la Direttiva 2001/23/CE, e che estendere l'intervento del Fondo a fattispecie come questa sarebbe estraneo alla finalità istituzionale del Fondo (richiamando art.2, comma 8, l. n.297/1982). Infine ha osservato che il nuovo art.47, co.5-bis l. n.428/90, introdotto dall'art.368 d.lgs. n.14/19, è norma innovativa e non applicabile retroattivamente all'accordo sindacale in oggetto.

Norme richiamate

  • art.2112 c.c.

    Regola il trasferimento d'impresa e la prosecuzione del rapporto di lavoro; la Corte l'ha utilizzata per stabilire che al momento in cui il T.F.R. è divenuto esigibile il rapporto era già in capo alla cessionaria, non sottoposta a procedura concorsuale

  • art.47, commi 4-bis e 5, legge n.428/1990

    Consente accordi sindacali derogatori in tema di obblighi del cedente e della solidarietà del cessionario; la Corte ha ritenuto che tali accordi incidano sui rapporti tra cedente, cessionario e lavoratori ma non possano essere opposti all'INPS in quanto quest'ultima è titolare di un rapporto previdenziale autonomo

  • art.47, comma 5-bis, legge n.428/1990

    "Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo."

    Norma innovativa che estende espressamente l'intervento del Fondo anche in favore dei lavoratori che transitano senza soluzione di continuità; la Corte ha rilevato che si tratta di disciplina non applicabile retroattivamente all'accordo sindacale ante riforma

  • Direttiva 2001/23/CE

    Regola i trasferimenti di imprese e le possibili deroghe agli obblighi del cedente; la Corte ha ritenuto che la sua sfera sia distinta da quella della tutela prevista per l'insolvenza e che non sia rilevante per determinare l'intervento del Fondo di Garanzia

  • Direttiva 80/987/CEE (o 987/80/CEE)

    Direttiva sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro; la Corte l'ha indicata quale normativa di riferimento per l'intervento del Fondo di Garanzia, che richiede un rapporto funzionale tra insolvenza datoriale e inadempimento del credito retributivo

  • art.2, comma 8, legge n.297/1982

    Prevede il divieto di impiegare le disponibilità del Fondo al di fuori della finalità istituzionale; citata dalla Corte per escludere un uso estensivo del Fondo in situazioni non previste dalla disciplina sull'insolvenza

  • art.1372 c.c.

    Principio di relatività degli effetti del contratto: gli accordi hanno effetto solo tra le parti; la Corte lo ha richiamato per affermare che l'accordo sindacale non può vincolare l'INPS che non era parte

  • decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, art.2

    Norma richiamata in relazione ai crediti di lavoro diversi dal T.F.R. e alla disciplina della loro soddisfazione in sede concorsuale; citata nel contesto dell'art.47, comma 5-bis

  • art.85, comma 7, codice della crisi e dell'insolvenza

    Richiamato nella disciplina del nuovo comma 5-bis come limite alla modalità di soddisfacimento in sede di concordato preventivo

Massime di principio

  • Il Fondo di Garanzia INPS interviene solo quando l'inadempimento del credito (es. T.F.R.) è conseguenza dell'insolvenza del datore di lavoro attuale al momento in cui il credito diviene esigibile; se il lavoratore è già alle dipendenze della cessionaria solvente, il Fondo non è chiamato a pagare
  • Il diritto al T.F.R. matura e diviene esigibile alla data di risoluzione del rapporto; rileva quindi chi è datore di lavoro in quel momento
  • Gli accordi sindacali derogatori ex art.47 l. n.428/90 incidono sui rapporti tra cedente, cessionario e lavoratore, ma non possono vincolare l'INPS: il rapporto previdenziale con l'INPS è autonomo e soggetto a disciplina di legge imperativa
  • La Direttiva 2001/23/CE (trasferimenti d'impresa) non può essere usata per estendere l'intervento del Fondo di Garanzia, la cui disciplina è ancorata alla tutela in caso di insolvenza (Direttiva 80/987/CEE)
  • La norma introdotta successivamente (art.47, co.5-bis) che estende espressamente l'intervento del Fondo è applicabile solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore e non retroattivamente
  • In situazioni analoghe il lavoratore potrà ottenere il riconoscimento del credito in sede concorsuale contro il datore di lavoro fallito, ma ciò non implica automaticamente l'intervento del Fondo se, al momento dell'esigibilità, il datore effettivo del rapporto non è insolvente

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