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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16386/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito di una società di persone e, conseguentemente, dei soci illimitatamente responsabili per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, affermando che, in caso di rideterminazione del reddito parziale, l'Ufficio potesse utilizzare qualunque metodo di accertamento. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza perché pronunciata in assenza del necessario contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'accertamento del maggior reddito della società di persone e dei soci è unitario e impone un litisconsorzio necessario tra società e soci; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità radicale del giudizio e della sentenza, anche di appello. Poiché dal testo della sentenza e del ricorso non emergevano elementi sufficienti per disporre in sede di legittimità la ricomposizione del contraddittorio mediante riunione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e dichiarato la nullità dell'intero giudizio, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Ancona affinché integri il contraddittorio nei confronti dei soci e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci comporta la necessità del contraddittorio nei confronti di società e soci.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, il rapporto processuale è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
  • La mancata integrazione del contraddittorio tra società e soci determina la nullità radicale del giudizio e della sentenza, anche se resa in appello.
  • La rimessione al primo giudice può essere evitata solo se in sede di legittimità sia concretamente possibile ricomporre il contraddittorio mediante riunione, circostanza che deve risultare dagli atti processuali.
  • Se dagli atti non emerge lo stato dei giudizi relativi ai diversi litisconsorti necessari, la Corte deve cassare la decisione e rimettere la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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