Cassazione Penale, Ordinanza n. 31509/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, relativa a evasione, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che, in relazione al reato di evasione, aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale. Con il ricorso deduceva tre profili: contestava la decisione quanto alla responsabilità, sostenendo in sostanza di non avere udito il campanello suonato alle porte di accesso dell'appartamento; lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; censurava infine la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, osservando che la motivazione della sentenza di merito era logica, coerente e puntuale sia nell'escludere la tesi difensiva relativa al mancato ascolto del campanello, sia nel negare le attenuanti generiche e nel determinare il trattamento sanzionatorio alla luce dei plurimi precedenti penali dell'imputato e dell'intensità del dolo della condotta.
Norme richiamate
individua il reato oggetto del giudizio, cioè l'evasione; la sentenza non ne discute gli elementi costitutivi ma si limita a rilevare che la decisione di merito sulla responsabilità era adeguatamente motivata.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione del giudice di merito, fondata su precedenti penali e sulla gravità soggettiva della condotta, sia logica e puntuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure si risolvono in una contestazione meramente assertiva della motivazione di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato e alla intensità del dolo, se il giudice di merito dia conto in modo coerente delle ragioni della sua valutazione.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia motivata in modo adeguato e tenga conto di elementi individualizzanti del caso concreto, come la storia giudiziaria dell'imputato e la gravità soggettiva della condotta.
- Quando la sentenza di merito esclude una difesa fattuale con motivazione logica e puntuale, la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente non è di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
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