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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42554/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 34, comma 1, L. 388/2000) connessa all'annotazione in contabilità del debito IVA quando era svolta una compensazione con crediti verso l'Erario, sostenendo che il debito IVA era emerso solo in seguito alla contestazione dell'Agenzia delle Entrate e non risultava utile imputare occultamento; 2) vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento: la Corte d'appello avrebbe travisato la deposizione della curatrice e delle risultanze della Guardia di Finanza (che avrebbero valutato i bilanci come corretti), non avrebbe valutato le deposizioni dell'imputato e dei testi a discarico, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al dolo (ipotizzando mera superficialità o incapacità tecnico-fiscale) e avrebbe errato nella valutazione dell'entità dello stato di insolvenza tenendo conto di sanzioni e interessi tributari mai definitivamente accertati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha rilevato la novità della doglianza (non proposta in appello) e la genericità della censura; ha inoltre osservato che l'irregolare tenuta delle scritture contestata non si limitava alla sola posizione IVA. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la denunzia di travisamento e omissione aspecifica e non autosufficiente (mancanza di allegazione/trascrizione degli atti decisivi), e ha confermato la motivazione della Corte d'appello in ordine al dolo specifico: l'omessa tenuta, la sottrazione e la mancata depositazione di scritture (es. libro giornale 2014, libro soci, ecc.) e la conoscenza del debito tributario dal 2010 portavano a ritenere l'intento di occultare la crisi per protrarre l'attività e ottenere credito, aggravando il danno per i creditori. Quindi la sentenza di merito è stata confermata nei punti rilevanti (restano confermate le responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d'appello aveva comunque già dichiarato estinto per prescrizione il delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e aveva escluso l'aggravante dei plurimi fatti).

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, L. 388/2000

    art. 34, comma 1, L. 388/2000

    Richiamata dal ricorrente in relazione all'annotazione di debiti/crediti IVA, ma la Corte osserva che la norma non disciplina in modo dettagliato le modalità di annotazione in caso di compensazione; la questione, oltre che generica, non è decisiva rispetto al quadro più ampio di irregolarità contabili rilevate.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, c.p.p.

    Principio di specificità: i motivi di impugnazione devono essere dedotti in appello a pena di inammissibilità in cassazione; doglianze nuove esposte per la prima volta in Cassazione sono inammissibili.

  • art. 216, legge fallimentare

    art. 216, comma 2, n. 1, legge fall.

    Interpretazione applicata dalla Corte: per la bancarotta fraudolenta documentale di tipo 'sottrazione/occultamento/omessa tenuta' è richiesto il dolo specifico (intento a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto); la Corte ha ritenuto sussistente tale dolo alla luce degli elementi fattuali.

  • artt. 581, 591 cod. proc. pen. e art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen.; art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Regole procedurali richieste in Cassazione: le doglianze che lamentano travisamenti o manifesta illogicità devono essere sorrette da indicazioni specifiche e, quando necessario, corredate dalla trascrizione o allegazione degli atti determinanti; senza ciò il ricorso è aspecifico e inammissibile.

Massime di principio

  • Non possono essere sollevati in Cassazione motivi nuovi che non siano stati dedotti in appello: bisogna proporre la questione già davanti alla Corte d'appello.
  • Le denunce di travisamento o manifesta illogicità richiedono specificità e l'allegazione/trascrizione degli atti decisivi; ricorsi aspecifici vengono respinti.
  • L'omessa tenuta, la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale quando sia dimostrabile l'intento di occultare la crisi per procurare vantaggi (dolo specifico); non sempre la mera negligenza giustifica la derubricazione a bancarotta semplice.
  • La contestazione o la contestabilità di voci tributarie (es. sanzioni e interessi) non elimina automaticamente la responsabilità per irregolare tenuta delle scritture; la valutazione complessiva dello stato di insolvenza e della condotta dell'amministratore è decisiva.
  • Per contestare in modo efficace la qualificazione soggettiva (dolo specifico vs. negligenza) è necessario contrapporre elementi fattuali e probatori precisi che dimostrino l'assenza dell'intento persecutorio/di profitto, non mere affermazioni generiche.

Testo integrale

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