Cassazione Penale, Ordinanza n. 23881/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza del GIP del Tribunale di Roma, ma la Corte rileva d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: l'atto risulta sottoscritto da un difensore non legittimato, perché non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La censura sostanziale del gravame non viene esaminata, poiché l'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di valida sottoscrizione. La difesa non può invocare la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione quale sanatoria del vizio, poiché la conversione non elide il requisito imposto dall'art. 613 c.p.p. e non consente di aggirare le forme richieste per il ricorso in cassazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103/2017. Precisa che la precedente qualificazione del gravame come appello poi convertito in ricorso per cassazione non sana il difetto originario, perché la conversione non può neutralizzare i requisiti formali e sostanziali propri del mezzo di impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato rende l'impugnazione inammissibile.
Il principio di conversione/qualificazione dell'impugnazione non opera in modo da sanare l'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in violazione dell'art. 613 c.p.p.
Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte di difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione; in difetto, l'atto è inammissibile.
- L'inammissibilità derivante dalla sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore non abilitato è rilevabile anche quando l'impugnazione sia stata originariamente proposta in diversa forma e poi riqualificata o convertita.
- Il principio di conversione dell'impugnazione, espressione del favor impugnationis e della conservazione degli atti, non può essere utilizzato per eludere i requisiti formali e sostanziali propri del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente e in assenza di elementi contrari, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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