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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza di questo Tribunale n. 562/2024 del 5 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202500182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 562/2024, nella parte relativa alla determinazione del risarcimento dovuto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 562/2024, che aveva individuato i criteri per la determinazione del risarcimento del danno. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione, affidata alla Presidente pro tempore dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Potenza. A seguito del rinnovo delle cariche dell'Ordine, la verificatrice ha comunicato di non ricoprire più tale carica, sicché è venuto meno il presupposto soggettivo dell'incarico conferitole.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio di ottemperanza, ma dispone un nuovo incombente istruttorio. In sostituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Potenza, individua quale ente verificatore l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, in persona del Presidente, con facoltà di delega. Conferma le modalità della verificazione: accesso agli atti del giudizio e possibilità di estrarne copia; richiesta alle parti della documentazione utile; determinazione, sulla base dei criteri indicati nella sentenza n. 562/2024, della somma complessivamente dovuta alle ricorrenti a titolo di risarcimento; preavviso di almeno dieci giorni per le operazioni, con facoltà delle parti di presenziare tramite consulenti; svolgimento entro il 7 aprile 2026; trasmissione dell'elaborato alle parti entro il 17 aprile 2026; osservazioni e documenti delle parti nei cinque giorni successivi; deposito dell'elaborato definitivo entro il 27 aprile 2026, con presa di posizione sulle osservazioni. Fissa in euro 1.000 l'anticipo sul compenso, provvisoriamente a carico delle ricorrenti, da versare entro il 25 marzo 2026. Rinvia la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. Non viene adottata una decisione definitiva sulla domanda di ottemperanza né sono regolate in modo espresso le spese di lite.

Norme richiamate

  • sentenza TAR Basilicata n. 562/2024

    Costituisce il titolo giudiziale di cui deve essere verificata l'esecuzione e contiene i criteri per determinare il risarcimento dovuto.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile all'attività del verificatore.

  • art. 20 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile all'attività del verificatore.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando il soggetto incaricato della verificazione perde la qualità soggettiva in base alla quale l'incarico gli era stato conferito, il giudice amministrativo può disporre la surrogazione dell'ente verificatore, individuando un diverso ente dotato di adeguata qualificazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verificazione può essere disposta per determinare, sulla base dei criteri stabiliti dal giudicato, l'importo del risarcimento dovuto, assicurando alle parti l'accesso agli atti, la partecipazione alle operazioni e la possibilità di presentare osservazioni e documenti.
  • La verificazione deve svolgersi secondo termini e modalità fissati dal giudice, compresi il preavviso alle parti, la trasmissione dell'elaborato provvisorio, il contraddittorio sulle osservazioni e il deposito dell'elaborato definitivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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