Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22562/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinatario espulsione)

La controversia

La Corte è intervenuta non sul merito dell'impugnazione avverso il decreto di espulsione, già definita con precedente ordinanza di cassazione che aveva accolto il ricorso e disposto il rinvio, ma su un'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. In quella precedente ordinanza, infatti, il dispositivo e la parte finale della motivazione indicavano per errore il rinvio al Giudice di Pace di Monza, mentre il giudice che aveva emesso la decisione impugnata era il Giudice di Pace di Roma. La parte ha chiesto di correggere tale indicazione per allineare dispositivo, motivazione e originaria decisione di merito.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che l'indicazione del Giudice di Pace di Monza era frutto di evidente errore materiale poiché in atti e nella parte descrittiva della vicenda risultava correttamente il Giudice di Pace di Roma. Ha quindi disposto che nell'ordinanza n. 30195/2023 la dizione "Giudice di Pace di Monza" sia sostituita con "Giudice di Pace di Roma" sia nella parte finale della motivazione sia nel dispositivo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali dell'ordinanza o sentenza della Corte di cassazione; il procedimento ha natura meramente correttiva e non incide sul contenuto decisorio sostanziale.

  • art. 287 c.p.c.

    è richiamato quale base del procedimento di correzione degli errori materiali; la correzione opera quando l'errore sia meramente materiale e riconoscibile dal testo complessivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. è emendabile l'errore meramente materiale che risulti evidente dal complesso dell'atto, anche quando riguardi l'indicazione del giudice di rinvio nel dispositivo rispetto a quanto desumibile dall'intestazione e dalla motivazione.
  • La correzione dell'errore materiale non può comportare una nuova decisione sul merito della controversia né una pronuncia sulle spese processuali, trattandosi di intervento limitato alla rettifica formale dell'atto.
  • Se il testo della decisione mostra in modo univoco quale fosse il dato corretto e l'indicazione errata derivi da mero lapsus materiale, la Corte può disporre la sostituzione della dicitura errata senza riaprire il giudizio definito con la precedente ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.