Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26275/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di 2.254 euro, ritenuta profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. La curatela ha dedotto (i) omessa motivazione del Tribunale nella valutazione della fattispecie concreta; (ii) illegittimità del sequestro diretto verso la società fallita ma in concreto eseguito sulla curatela, poiché i beni erano già nella massa fallimentare e la disponibilità era trasferita al curatore; (iii) illegittimità anche perché la somma era accreditata su conto intestato alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento e quindi non poteva essere qualificata come profitto sequestrabile secondo i principi richiamati.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo (assorbendo gli altri). Ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo eseguito sui beni già soggetti alla procedura fallimentare, richiamando l'orientamento di questa Sezione secondo cui il vincolo fallimentare determina lo spossessamento del fallito e il trasferimento della gestione al curatore (art. 42 L. Fall.), rendendo incompatibile il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 sui beni della massa. Perciò l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro sono annullati senza rinvio e la somma di denaro è stata ordinata restituita alla Curatela fallimentare.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Individua il delitto tributario contestato (fonte del presunto profitto); la Corte non nega la rilevanza del reato, ma ritiene che l'appartenenza del bene alla massa fallimentare osti al sequestro finalizzato alla confisca.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca per equivalente e pone limiti quando il bene appartiene a terzi; la Corte interpreta che l'art. 12-bis non trova applicazione ai beni già compresi nella massa fallimentare ope legis, rendendo il sequestro finalizzato alla confisca illegittimo.

  • art. 42 r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)

    L'apertura della procedura fallimentare comporta lo spossessamento del fallito e il trasferimento della gestione della massa al curatore; tale trasferimento ostacola l'esecuzione di misure reali indirizzate a soddisfare finalità punitive o pubblicistiche come la confisca.

  • art. 43 r.d. n. 267/1942 (Legge Fallimentare)

    Richiamata come parte del quadro normativo fallimentare che regola la gestione della massa e i poteri del curatore; contribuisce a definire l'inidoneità del sequestro sui beni della massa.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nei motivi relativa al riesame e alle modalità di motivazione delle decisioni; la censura denunciava una motivazione insufficiente del Tribunale, contestazione comunque assorbita dopo la ritenuta illegittimità sostanziale del sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme di cassazione che individuano i motivi di impugnazione (violazione di legge e omessa motivazione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione di legge connessa al regime fallimentare.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle garanzie procedurali e dei profili di legittimità processuale censurati dal ricorrente; non è stata la ratio determinante dell'accoglimento, che si fonda sul conflitto tra sequestro e massa fallimentare.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a titolo di principio costituzionale relativo al giusto processo; la sentenza usa il quadro normativo costituzionale in senso sistematico ma la decisione poggia su diritto fallimentare e penale sostanziale.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è illegittimo quando riguarda beni già compresi nella massa fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, perché il fallimento trasferisce la gestione e la disponibilità al curatore.
  • Quando una somma è accreditata su conto intestato alla curatela dopo la dichiarazione di fallimento, quella somma integra la massa attiva e non può considerarsi direttamente il "profitto" sequestrabile del reato da parte dell'autorità penale.
  • La valutazione della legittimità di misure reali penali su beni connessi a procedure concorsuali dipende essenzialmente dalla cronologia: se il sequestro è stato eseguito dopo la dichiarazione di fallimento e i beni sono nella massa, prevalgono le regole della procedura fallimentare.
  • Se i beni erano nella disponibilità del fallito prima della dichiarazione di fallimento, o il sequestro è stato eseguito prima dell'apertura della procedura, la situazione va valutata diversamente e il sequestro potrebbe risultare legittimo.
  • In situazioni analoghe è necessario verificare con precisione le date (data della dichiarazione di fallimento, data di trasferimento di somme, data di esecuzione del sequestro) e la titolarità effettiva dei beni al momento dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La presenza di creditori ammessi al passivo e l'interesse alla conservazione dell'attivo dalla procedura fallimentare proteggono l'integrità della massa, rendendo preferibile la tutela attraverso gli strumenti concorsuali piuttosto che tramite misure cautelari penali di carattere confiscatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.