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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01374/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta e congruamente motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati definiti con due sentenze indicate nel provvedimento. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che i fatti fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso, valorizzando la natura omogenea degli addebiti e lo stato di tossicodipendenza del condannato. La Corte rileva però che il ricorso non allega elementi fattuali specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del programma criminoso, ma si limita a sollecitare una nuova valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione evidenziando la distanza temporale tra le condotte, pari a tre anni e sette mesi, e l'insufficienza del mero richiamo alla tossicodipendenza.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo se risultano elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; non basta un richiamo generico alla contiguità cronologica, all'identità dei reati o alla tossicodipendenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per mancanza o illogicità della motivazione.
  • Chi invoca in esecuzione il reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della pretesa unitarietà del programma criminoso.
  • La mera contiguità temporale tra i fatti o l'identità/analogia dei titoli di reato non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare la continuazione, potendo essere invece sintomatiche di abitualità criminosa.
  • Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non integra una presunzione di unicità del disegno criminoso per i reati commessi allo scopo di procurarsi droga o denaro per acquistarla.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando il giudice dell'esecuzione abbia motivato in modo congruo il diniego della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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