Cassazione Penale, Sentenza n. 24269/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gassi Vito ha impugnato la sentenza della Corte di Appello del 24/01/2022 che aveva riformato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Taranto riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva e rideterminando la pena per il reato di rapina pluriaggravata. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: (i) omissione di motivazione circa la scelta di ritenere le circostanze attenuanti generiche in equivalenza e non prevalenti rispetto alle aggravanti; (ii) omissione di motivazione e mancata adeguata spiegazione circa la determinazione della pena base, che si è discostata dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla determinazione della pena base: la sentenza impugnata contiene specifica motivazione, con riferimento alla gravità dei fatti e al significativo danno morale e materiale alle vittime, e ha valorizzato i parametri richiesti dall'art. 133 cod.pen. Quanto alla denuncia di omessa motivazione sulla equivalenza delle circostanze eterogenee, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a spiegare le ragioni dell'equivalenza anziché della prevalenza salvo che la parte non abbia formulato una specifica richiesta con indicazione di fatti tali da giustificarla; nel caso di specie il ricorrente non aveva sviluppato argomentazioni concrete per dimostrare perché le attenuanti dovessero prevalere sulle aggravanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È stato richiamato come parametro per la determinazione della pena; il giudice di merito ha motivato lo scostamento dal minimo edittale in base alla gravità dei fatti e al danno morale e materiale, in linea con i criteri di cui all'art. 133.
art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. (aggravante richiamata)
Individuata nella sentenza impugnata come una delle aggravanti rilevanti nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche; la Corte di Cassazione ne annota l'esistenza ma non ne fornisce una nuova valutazione di merito.
Ordinanza Sez. 7 n. 11210 del 20/10/2017 (richiamata, massima)
Principio giurisprudenziale secondo cui, nel bilanciamento di circostanze eterogenee, il giudice non è tenuto a specificare le ragioni per cui dichiara l'equivalenza anziché la prevalenza, salvo che la parte abbia formulato una specifica richiesta con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimarla.
Massime di principio
- Quando si contesta in Cassazione la valutazione di equivalenza tra circostanze eterogenee, è necessario che l'appellante abbia formulato in grado d'appello (e dunque nel motivo di impugnazione) argomentazioni concrete e puntuali che indichino perché le attenuanti dovrebbero prevalere: la mera evocazione della prevalenza non basta.
- La motivazione del giudice di merito è ritenuta sufficiente quando spiega lo scostamento dal minimo edittale richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, danno alle vittime, criteri di determinazione della pena): l'assenza di una spiegazione dettagliata può essere superata se sono comunque indicate ragioni congrue.
- Il vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena è difficilmente apprezzabile in Cassazione se nella sentenza di merito sono presenti riferimenti ai parametri legali di valutazione; per renderla contestabile occorre dimostrare l'insufficienza o l'illogicità della motivazione.
- In sede di impugnazione, l'assenza di argomentazioni specifiche può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'eventuale condanna per colpa, con conseguente aggravio economico (spese e somme alla Cassa delle ammende).
- Il principio che il giudice non debba sempre dettagliare perché ha ritenuto l'equivalenza invece della prevalenza tutela la discrezionalità valutativa del giudice di merito, ma impone alle parti di svolgere in modo puntuale le proprie richieste e le relative basi fattuali per poterle criticare su scala superiore.
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