Cassazione Civile, Ordinanza n. 13178/2025 del 18/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente con funzioni direttive che percepiva dal 2000 l'indennità di funzioni direttive, rimasta invariata dal gennaio 2008 fino alla cessazione del rapporto. Il lavoratore sosteneva di aver svolto, tra il 2008 e il 2018, prestazioni straordinarie in misura molto superiore al limite delle 200 ore annue previsto dalla contrattazione collettiva e comunque oltre ogni limite di ragionevolezza. Assumendo di dover valorizzare tali ore al 25% e detraendo quanto già percepito a titolo di indennità di funzioni direttive, domandava la condanna della società al pagamento di euro 49.272,00 oltre accessori e spese. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la disciplina collettiva escludesse, per il personale direttivo, l'applicazione dei limiti di orario e che non fosse stata proposta una vera domanda risarcitoria per usura psico-fisica né una domanda di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1 R.D. n. 692 del 1923 e dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 66 del 2003, oltre a omesso esame del tema della ragionevolezza della pretesa datoriale; 2) violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. e degli artt. 5 e 7 CCNL Industria, per errata interpretazione della disciplina collettiva; 3) violazione degli artt. 4 e 5 CCSL 29/12/2010 e 7/7/2018, in combinato con la normativa sull'orario di lavoro, sostenendo che anche per i professional esista una durata normale dell'orario oltre la quale maturerebbe il lavoro straordinario, pur con deroga alla sua retribuibilità nei limiti dell'indennità e sempre entro un limite di ragionevolezza a tutela della salute e sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte territoriale, anche a fronte dell'interpretazione della contrattazione collettiva nel senso dell'assenza di un orario normale contrattuale per il personale direttivo, non ha comunque verificato se, in concreto, le prestazioni richieste avessero superato il limite della ragionevolezza in relazione alla natura delle mansioni, alla quantità e qualità del lavoro e alle esigenze di tutela della salute e del riposo psico-fisico. Ha precisato che il controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni è consentito anche per i dirigenti/funzioni direttive e che il superamento di tale limite fonda un diritto al compenso, da liquidarsi equitativamente, distinto dall'azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 R.D. n. 692 del 1923
richiamato quale norma sulla disciplina dell'orario di lavoro, in combinazione con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per affermare che anche per il personale direttivo permane un limite quantitativo globale fondato sulla tutela della salute e sul controllo di ragionevolezza
art. 17, comma 5, d.lgs. n. 66 del 2003
richiamato dal ricorrente come norma sull'esclusione di alcune categorie dai limiti di orario, ma la Corte ribadisce che ciò non esclude il controllo giudiziale sulla ragionevolezza delle prestazioni richieste
invocati per l'interpretazione della contrattazione collettiva; la Cassazione non decide nel merito di tali censure perché assorbite dall'accoglimento del primo motivo
artt. 5 e 7 CCNL Industria
richiamati nel ricorso per sostenere che la disciplina collettiva non legittima un assoluto disinteresse per l'impegno quantitativo del lavoratore con funzioni direttive
artt. 4 e 5 CCSL 29/12/2010
richiamati nel ricorso per sostenere l'esistenza di una durata normale dell'orario anche per i professional e la retribuibilità del lavoro eccedente entro i limiti della ragionevolezza
art. 7/7/2018 CCSL
richiamato nel ricorso insieme al CCSL del 2010 quale fonte collettiva rilevante per la disciplina dell'orario e dell'indennità del personale direttivo
art. 36 Cost.
menzionato dalla Corte territoriale per escludere che la domanda del lavoratore fosse una richiesta di adeguamento retributivo ai sensi di questa norma
richiamato dalla Corte per distinguere l'azione risarcitoria da usura psico-fisica dall'autonoma azione di compenso per superamento del limite di ragionevolezza delle prestazioni
Corte cost. n. 101 del 1975
"un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisiopsichica..."
la Consulta è richiamata per affermare che, anche per il personale direttivo, il giudice può controllare la ragionevolezza della durata delle prestazioni lavorative pretese dall'imprenditore in relazione alla salute e alle concrete esigenze del servizio
Massime di principio
- Per il personale direttivo o assimilato, l'esclusione legale dai limiti ordinari di orario non elimina ogni controllo giudiziale: permane un limite quantitativo globale desumibile dalla tutela della salute e del riposo psico-fisico.
- Il diritto al compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto ai dipendenti con funzioni direttive anche in assenza di un espresso orario normale contrattuale, quando la prestazione, per quantità e caratteristiche qualitative, superi il limite di ragionevolezza.
- La valutazione del limite di ragionevolezza deve essere compiuta in concreto, considerando mansioni espletate, condizioni ed esigenze del servizio e non solo il dato numerico delle ore prestate.
- L'azione per ottenere il compenso per prestazioni eccedenti il limite di ragionevolezza è distinta dall'azione risarcitoria per violazione dell'obbligo di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore ex art. 2087 c.c.; la mancata proposizione di quest'ultima non esclude la prima.
- Quando la disciplina collettiva è interpretata come priva di un orario normale per i dirigenti, il giudice deve comunque verificare se il carico lavorativo concreto sia ragionevole e, in caso negativo, liquidare il compenso dovuto anche in via equitativa.
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