Cassazione Penale, Sentenza n. 1659/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cialli impugna l'ordinanza che dispone la sua sospensione dall'ufficio pubblico per 12 mesi, ritenendosi destinatario di gravi indizi di colpevolezza per peculato e falso ideologico. Si contesta l'addebito di essersi, in concorso con un collega, appropriato di circa 700 euro trovati in disponibilità di Marco Fermanelli durante un controllo su strada, omettendo la redazione del verbale di perquisizione e l'indicazione nell'ordine di servizio. Il ricorso sviluppa due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in tema di gravità indiziaria — sostiene che le dichiarazioni di Fermanelli siano mendaci e strumentali a giustificare un ammanco interno tra soci e che il Tribunale abbia dato credito a una versione improbabile senza valutare alternative; (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, lamentando che il Tribunale abbia valutato solo la gravità del fatto senza considerare l'irreprensibile vita anteriore dell'indagato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il motivo sulla gravità indiziaria è ritenuto una mera proposta di interpretazione alternativa delle risultanze investigative, priva di elementi nuovi o di errori logici del Tribunale; la censura sulle esigenze cautelari è definita manifestamente infondata: il Tribunale ha legittimamente dedotto, dalle modalità e circostanze dell'atto (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.), elementi che descrivono tratti della personalità dell'indagato e il concreto pericolo di reiterazione. L'incensuratezza dell'indagato non è ritenuta incompatibile con tali argomentazioni. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base per l'appello del Pubblico Ministero che aveva ottenuto la sospensione; conferma il quadro procedurale in cui è stata adottata la misura cautelare sospensiva.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Usato dal Tribunale per motivare la misura cautelare sulla base delle modalità e circostanze del fatto, come indice del pericolo concreto di reiterazione criminosa; la Corte ha ritenuto legittima la deduzione di tratti della personalità dall'oggettività della condotta.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale assenza di colpa del ricorrente ai fini della determinazione delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso che si limiti a offrire una interpretazione alternativa delle risultanze investigative, senza denunciare errori di fatto specifici o omissioni probatorie, è frequentemente ritenuto inammissibile: la Corte non riesamina i fatti come un giudice di merito.
- La gravità indiziaria deve essere valutata con motivazione logica e coerente; tuttavia, la semplice dichiarazione di possibile menzogna dell'accusatore non è sufficiente a ribaltare la valutazione se non corredata da elementi concreti che dimostrino l'inaffidabilità delle fonti.
- Il pericolo di reiterazione può essere fondato sulle modalità e circostanze dell'illecito (dato oggettivo) e non è automaticamente escluso dall'assenza di precedenti penali: l'incensuratezza non annulla di per sé la prognosi di rischio.
- Per impugnare con successo una misura cautelare (es. sospensione dal pubblico ufficio) è necessario dimostrare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione del giudice che ha adottato la misura, o produrre elementi nuovi e rilevanti rispetto alle risultanze già valutate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può portare a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende); quindi, il difensore deve valutare cautamente la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.
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