Cassazione Penale, Ordinanza n. 11030/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la motivazione dei giudici di merito era logicamente e giuridicamente congrua sia quanto all'affermazione di responsabilità penale sia quanto alla quantificazione della pena. Ha inoltre applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dal tribunale a mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa ciascuno per furto aggravato in concorso, avevano visto confermata la condanna dalla Corte di appello di Palermo. Con ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, deducevano un unico motivo: insufficienza di motivazione in ordine al riconoscimento della loro responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e che fosse formulata in modo generico e aspecifico, quindi non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è manifestamente inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano in modo adeguato con la sentenza impugnata.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure meramente generiche o aspecifiche che non individuino puntualmente le ragioni di fatto e di diritto del dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
- La motivazione del giudice di merito, se logicamente coerente e giuridicamente corretta, è insindacabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una contestazione apodittica della ricostruzione probatoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
- La verifica della Corte di cassazione non può essere trasformata in una nuova valutazione del merito mediante motivi che non si confrontino con le argomentazioni effettivamente poste a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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