Cassazione Civile, Ordinanza n. 16407/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da numerosi medici contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alcuni Ministeri, per ottenere la remunerazione adeguata o il risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di formazione specialistica medica. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, ritenendo passivamente legittimata solo la Presidenza del Consiglio, e aveva poi dichiarato prescritti i crediti, considerando tempestiva l'eccezione di prescrizione proposta dalle amministrazioni nonostante la tardiva costituzione. La Corte d'appello, investita del gravame dei medici, ha invece accolto le domande nei confronti di tutte le amministrazioni, negando rilievo al giudicato esterno invocato dalle amministrazioni e ritenendo spettante la remunerazione anche per corsi iniziati prima del 1983 ma proseguiti dopo il 1 gennaio 1983, purché rientranti negli elenchi delle direttive. In Cassazione le amministrazioni hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà della motivazione e per aver esaminato nel merito un motivo dichiarato inammissibile; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte d'appello pronunciato d'ufficio su un vizio non devoluto; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata rilevazione del giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva dei Ministeri; 4) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancata rilevazione del giudicato interno sulla domanda di un medico relativa alla prima specializzazione in biologia clinica. Nel ricorso incidentale, un medico ha contestato la qualificazione del giudizio come nuovo anziché prosecuzione della causa originaria, mentre gli altri medici hanno censurato il criterio di liquidazione del danno, la mancata attribuzione di interessi e rivalutazione e il diniego di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre al rigetto della domanda relativa a una specializzazione non compresa negli elenchi europei.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo, rigettando i primi due. Ha quindi cassato la sentenza d'appello nei limiti dell'accoglimento e deciso nel merito, escludendo dalla condanna i Ministeri diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e circoscrivendo la condanna di Carminantonio Tammaro, per la sola specializzazione in biologia clinica, alla somma di Euro 6.713,00 oltre accessori come già liquidati dal giudice di merito. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Carminantonio Tammaro e rigettato integralmente il ricorso incidentale degli altri medici. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
termine di costituzione della parte convenuta
La tardiva costituzione oltre il termine comporta la tardività dell'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di risposta.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice di primo grado non poteva pronunciarsi sulla prescrizione come se fosse tempestivamente proposta; la censura corretta era in realtà quella relativa all'ultra-petizione, sicché il motivo di appello era fondato nella sostanza.
Il giudicato interno preclude il riesame del capo non impugnato della sentenza di primo grado, come quello sulla carenza di legittimazione passiva dei Ministeri.
Il capo non impugnato e non devoluto al giudice di appello resta coperto da giudicato interno.
Richiamato nel motivo incidentale e nella verifica dell'ammissibilità dell'appello, in relazione alla devoluzione delle censure al giudice di secondo grado.
Richiamato ai fini della specificità dei motivi di appello; nel caso concreto, la censura sul primo motivo di gravame è stata ritenuta fondato nella sostanza solo come deduzione di ultra-petizione.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento.
Richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle difese sulle eccezioni preliminari e alla tempestività della prescrizione.
art. 112 Cost.
Richiamato solo indirettamente tramite l'art. 111 Cost. e l'obbligo di motivazione; il giudice d'appello aveva errato nel trattamento della questione sulla prescrizione.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato come parametro di validità della motivazione, ma la Corte ha risolto la questione con correzione della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo nei punti conformi a diritto.
art. 5 direttiva 75/362/CEE
Le specializzazioni ivi elencate danno diritto alla remunerazione adeguata se la formazione è ricompresa tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi.
art. 7 direttiva 75/362/CEE
Le specializzazioni elencate o equipollenti a quelle comuni a due o più Stati membri rilevano ai fini del diritto alla remunerazione.
art. 2 direttiva 75/363/CEE
Interpretato in senso conforme alla Corte di giustizia come fonte dell'obbligo di remunerazione adeguata per le formazioni iniziate prima del 1982 e proseguite dopo il 1 gennaio 1983, per il periodo successivo a tale data.
art. 3 direttiva 75/363/CEE
Concorre a fondare il diritto alla remunerazione adeguata per i medici specializzandi nelle condizioni indicate dalla Corte di giustizia.
art. 16 direttiva 82/76/CEE
La scadenza del termine di trasposizione al 1 gennaio 1983 segna l'inizio dell'inadempimento dello Stato e il limite temporale della tutela risarcitoria.
Costituisce il parametro equitativo di liquidazione del danno/indennizzo dovuto ai medici specializzandi per la ritardata attuazione delle direttive, senza diritto automatico a rivalutazione o a una liquidazione diversa.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Non ha efficacia retroattiva; non può essere usato come parametro per i corsi frequentati prima della sua entrata in vigore.
Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di risarcimento del danno, ma la Corte ha ribadito la natura para-risarcitoria e la liquidazione secondo il parametro della legge n. 370/1999.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, effettuata secondo il parametro legislativo speciale.
Richiamato dai ricorrenti incidentali, senza che la Corte ne traesse conseguenze diverse.
Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno, ma applicato in coerenza con il parametro speciale dell'art. 11 l. 370/1999.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
La Corte ha escluso che la mancata attribuzione di interessi o di una diversa quantificazione integrasse un'ingerenza incompatibile con il diritto di proprietà.
art. 6 TUE
Richiamato solo indirettamente nel quadro del rinvio alla giurisprudenza eurounitaria.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato nei motivi incidentali sulla violazione del diritto UE, ma la Corte ha escluso che il diritto eurounitario imponesse una diversa quantificazione della remunerazione.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione è tempestiva solo se proposta entro il termine di costituzione previsto dall'art. 166 c.p.c.; se la comparsa di risposta è tardiva, è tardiva anche l'eccezione in essa contenuta.
- Se il giudice di primo grado decide su una questione non ritualmente devoluta o tardivamente proposta, la censura in appello può correttamente essere letta come deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra-petizione.
- Il capo della sentenza di primo grado non impugnato o non devoluto al giudice di appello forma giudicato interno ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., con conseguente inammissibilità di una condanna emessa anche nei confronti della parte già esclusa.
- Nel contenzioso dei medici specializzandi, il diritto alla remunerazione/risarcimento per tardiva attuazione delle direttive europee spetta anche ai corsi iniziati prima del 1983 e proseguiti oltre il 1 gennaio 1983, ma solo dal 1 gennaio 1983 e solo per specializzazioni ricomprese negli elenchi delle direttive o dimostrate come equipollenti.
- La frequenza di una specializzazione non inclusa negli elenchi europei non basta: l'inclusione o l'equipollenza costituiscono fatti costitutivi del diritto e devono essere specificamente allegati e provati dall'attore.
- La liquidazione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi va effettuata secondo il parametro equitativo fissato dall'art. 11 l. 370/1999; il d.lgs. 257/1991 non è retroattivo e non costituisce base automatica di quantificazione per i periodi anteriori.
- Per tale credito non è dovuta, di regola, la rivalutazione monetaria; spettano gli interessi legali dalla monetizzazione, salvo prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
- Il diritto dell'Unione non impone una specifica misura della remunerazione, lasciandone la quantificazione alla discrezionalità degli Stati membri, purché sia assicurato un ristoro conforme ai criteri di effettività e adeguatezza secondo la giurisprudenza eurounitaria recepita dalle Sezioni Unite.
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