Cassazione Civile, Sentenza n. 35502/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rimborso IRPEF relativa all'anno 2010 per capitali (dividendi) detenuti all'estero emersi con procedura di voluntary disclosure; il contribuente aveva definito la propria posizione tramite accertamento con adesione e versato somme che includevano anche importi che, in una distinta procedura di adesione promossa dalla società (Metallurgica Irpinia Spa), erano stati poi ritenuti non dovuti. L'Amministrazione non rispose all'istanza di rimborso (silenzio‑rifiuto) e il contribuente impugnò tale silenzio, deducendo l'illegittimità del mancato rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui l'accertamento definito con adesione è intangibile e non soggetto a impugnazione né a forme surrettizie di impugnazione (quali istanze di rimborso che in realtà mirino a rimettere in discussione quanto definito con adesione). La CTR aveva ritenuto inammissibile la domanda di rimborso e la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione, anche alla luce della giurisprudenza consolidata che interpreta l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997 come preclusivo di qualsiasi revisione dell'atto di adesione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 luglio 1997, n. 218, art. 2, comma 3
"l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile"
La Corte ha applicato la norma nella sua accezione di intangibilità dell'accertamento definito con adesione, ritenendo che essa escluda anche le istanze di rimborso che siano, di fatto, una surrettizia impugnazione dell'atto di adesione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Citato nel motivo di ricorso in ordine a presunte violazioni procedurali e di motivazione dell'appello; la Corte non ha ritenuto ricorrere vizi di motivazione tali da rendere nulla la sentenza di merito.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato nel motivo di nullità per difetto di motivazione; la Cassazione ha escluso la configurabilità di una motivazione meramente apparente da parte della CTR.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamata nel contesto delle censure sulla motivazione e garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni motivazionali.
D.L. n. 167/1990, artt. 5‑quater e 5‑quinquies
Richiamati tra le norme evocate dal ricorrente; la decisione non si è fermata su un contrasto interpretativo con tali disposizioni, confermando invece il principio di intangibilità dell'adesione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che tale norma autorizzi l'istanza di rimborso posta in contrasto con l'adesione divenuta definitiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 163
Richiamato nelle censure: non ha impedito alla Corte di confermare l'inammissibilità del rimborso quando esso implica la revisione di un'accertamento definito con adesione.
Codice civile, artt. 1431 e 2033
Richiamati dal ricorrente in relazione a profili di natura contrattuale e di responsabilità; non sono stati ritenuti idonei a superare il principio di intangibilità dell'adesione fiscale.
Trattato UE, art. 4, par. 3
Evocato dal ricorrente: la Corte non ha ritenuto che il principio di cooperazione tra Stati membri altersse la natura intangibile dell'atto di adesione.
Cass. sez. V, sent. 17.11.2020, n. 26199
Giurisprudenza citata come conferma del principio secondo cui le istanze di rimborso non possono essere utilizzate per contestare un accertamento definito con adesione.
Cass. sez. V, sent. 25.5.2018, n. 13129
Precedente richiamato a sostegno dell'intangibilità dell'adesione.
Cass. sez. V, sent. 27.9.2017, n. 22588
Precedente richiamato dalla CTR e dalla Corte come linea interpretativa sul divieto di azioni dirette a rimettere in discussione l'adesione.
Cass. sez. V, sent. 25.7.2022, n. 23224
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio di intangibilità degli accordi di adesione, richiamata dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'accertamento definito con adesione è intangibile: non è impugnabile né modificabile e, pertanto, le istanze di rimborso che abbiano l'effetto di rimettere in discussione quanto definito con adesione sono generalmente inammissibili.
- Se il contribuente ha definito la propria posizione con adesione e ha versato somme in esecuzione di tale accordo, difficilmente potrà ottenere il rimborso tramite un'istanza amministrativa o un'azione giudiziale che equivale a rimettere in discussione l'adesione stessa.
- La presentazione di istanze duplicate o analoghe già definite in via definitiva comporta inammissibilità per decorso della preclusione e per effetto di eventuale giudicato.
- Quando la stessa vicenda coinvolge più soggetti (es. società e socio), la definizione intervenuta nei confronti di un soggetto non sempre può essere utilizzata per rimettere in discussione la definizione già intervenuta a favore dell'altro: l'adesione è efficace e definitiva in relazione all'accordo specificamente raggiunto.
- Per evitare la perdita della possibilità di ottenere rimborsi o correzioni, il contribuente dovrebbe sollevare tutte le eccezioni e produrre documentazione rilevante durante la fase di contraddittorio/adesione oppure astenersi dal concludere l'adesione se permangono dubbi rilevanti; eventuali vizi dell'adesione (es. dolo, errore essenziale) devono essere tempestivamente fatti valere con rimedi specifici.
- Prima di proporre istanze di rimborso successive a un'adesione definita, verificare l'esistenza di rimedi straordinari o di profili di nullità/annullabilità dell'atto di adesione; tuttavia la giurisprudenza mostra un orientamento restrittivo verso la revisione degli atti di adesione.
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