Cassazione Penale, Ordinanza n. 05391/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in concorso, aggravato dall'uso di mezzi di trasporto o di introduzione nell'abitazione/luogo indicati dall'aggravante contestata. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si contestava la valutazione delle prove, ma la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, mirata a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio; con il secondo si censurava la graduazione della pena, ritenuta dal ricorrente eccessiva o comunque non adeguatamente motivata. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze erano generiche o comunque inammissibili in sede di legittimità, perché non deducevano specifici travisamenti della prova né un vizio di illogicità manifesta della motivazione, e perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non consentiti o manifestamente infondati perché volti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché la pena risultava congruamente motivata in relazione alla gravità del fatto, ai mezzi utilizzati e alla personalità dell'imputato.
Norme richiamate
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato e confermato in sentenza
norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata
aggravante del furto contestata e mantenuta in decisione
richiamato come criterio legale di commisurazione della pena
richiamato come criterio legale per la valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato in sede di dosimetria della pena
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera riproposizione delle censure di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali, se non nei limiti della deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in sede di legittimità quando mira a sostituire la valutazione del giudice di merito senza evidenziare vizi logici manifesti della motivazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e le sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente e non illogica; in tal caso la censura di sproporzione è inammissibile se tende soltanto a una nuova valutazione di congruità.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia dato conto della proporzione della sanzione rispetto alla gravità del fatto, ai mezzi utilizzati e alla personalità dell'imputato.
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