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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originava da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2002, notificata allo studio per omessi versamenti di ritenute d'acconto, IRAP e IVA, per complessivi 71.643,31 euro oltre accessori. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso, la Commissione tributaria regionale della Campania aveva riformato la decisione, riducendo al 10% le sanzioni e confermando nel resto la cartella. In cassazione il contribuente aveva formulato quattro censure, riguardanti la motivazione della cartella, l'applicazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la decadenza e prescrizione e la mancata sottoscrizione degli avvisi. Le censure, però, erano rivolte alla cartella o agli atti dell'amministrazione e non individuavano né contestavano le ragioni della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i quattro motivi erano solo apparenti perché privi di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata e non ne indicavano in modo intelligibile le ragioni di errore, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Non è stato quindi deciso nel merito se la cartella fosse legittima; resta ferma la decisione della CTR, che aveva confermato la cartella riducendo le sanzioni al 10%. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.750 euro, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    In base a tale norma il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente con la decisione impugnata: deve indicare il capo contestato e spiegare perché le ragioni della sentenza sarebbero errate. Censure rivolte soltanto all'atto amministrativo originario, senza critica della pronuncia d'appello, equivalgono a un «non motivo» e comportano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non basta riproporre le contestazioni mosse contro l'atto amministrativo o tributario: occorre attaccare le specifiche ragioni della sentenza impugnata.
  • Ogni motivo deve identificare il capo della decisione contestato e articolare una critica completa e comprensibile, collegata al ragionamento seguito dal giudice. La mancanza di tale collegamento può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma, ma ciò non equivale a una nuova valutazione della fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.

Testo integrale

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