Cassazione Penale, Sentenza n. 34573/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, per tramite di un procuratore speciale e con ricorso congiunto, hanno impugnato il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 16/01/2024 chiedendo la revoca della confisca disposta nei confronti di Alvaro Domenico ai sensi dell'art. 7 L. n. 1423/1956. L'istanza si fondava su tre censure principali: 1) vizio di inconciliabilità della motivazione per presunti affermazioni tra loro contrastanti della Corte territoriale riguardo all'autonomia fra misura patrimoniale e misura personale; 2) motivazione apparente e mera riproposizione di principi giurisprudenziali non correlati al fatto concreto, con particolare riferimento alla nozione di novum legittimante la revoca; 3) omessa motivazione in relazione alla sussistenza della pericolosità qualificata, alla luce della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la misura personale per difetto di attualità della pericolosità e aveva affermato la recisione dei rapporti con ambienti mafiosi.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che l'istanza di revoca ex art. 7 L. n. 1423/1956 fosse in realtà un tentativo di impugnare la sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 50896/2018), decisione che i ricorrenti assumevano errata, e che lo strumento della revoca non è idoneo a riesaminare o riformare il giudicato di cassazione. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca è ammessa solo in ipotesi tassative (invalidità genetica, prove nuove sopravvenute, inconciliabilità fra provvedimenti distinti, atti falsi o reati che inficino il procedimento di prevenzione) e ha rilevato che nel caso concreto non sussisteva inconciliabilità fra provvedimenti distinti, ma solo una presunta contraddizione interna alla sentenza di cassazione. Inoltre la Corte ha respinto l'argomento secondo cui la misura patrimoniale sarebbe automaticamente incompatibile con l'annullamento della misura personale: ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite (Spinelli) secondo cui l'attualità della pericolosità è richiesta solo per la misura personale, mentre la misura patrimoniale può sussistere se il bene è stato acquistato nel periodo della pericolosità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
La revoca del provvedimento di confisca presuppone che esso sia affetto da invalidita genetica, ovvero l'acquisizione di prove nuove sopravvenute, oppure l'inconciliabilita di diversi provvedimenti giudiziari, o che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o su un altro reato
La Corte ha richiamato l'art. 7 come norma che circoscrive tassativamente le ipotesi di revoca della confisca: non è strumento per il mero riesame degli stessi elementi che hanno portato alla confisca, ma richiede invalidita genetica, novita probatoria o inconciliabilità fra provvedimenti distinti
Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, comma 3
Provvedimento deliberato ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965
Riferimento alla normativa antimafia che disciplina le misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha evidenziato che la revoca della confisca deliberata ai sensi di tale normativa obbedisce alle stesse restrizioni previste dall'art. 7 L. 1423/1956
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 18
Riferimento all'irrilevanza dell'attualita della condizione di pericolosita sociale ai fini della misura patrimoniale
La Corte ha richiamato l'art. 18 e la dottrina giurisprudenziale che riconosce che l'attualita della pericolosita rileva per la misura personale ma non per la misura patrimoniale, la quale si concentra sull'illegittimita dell'acquisizione dei beni nel periodo di pericolosita
Sentenza Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)
La pericolosita del proposto costituisce presupposto sia della misura personale che della misura patrimoniale; tuttavia l'attualita della pericolosita e requisito ineludibile soltanto per la misura personale
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite per chiarire che la misura patrimoniale puo' essere confermata anche se la misura personale e' annullata per difetto di attualita, purche' il bene sia stato acquistato nel periodo in cui la pericolosita era sussistente
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 50896 del 27/06/2018
La sentenza ha annullato senza rinvio la misura personale per mancanza del requisito dell'attualita della pericolosita e ha rigettato i ricorsi in relazione alla confisca
Tale pronuncia ha reso irrevocabile l'accertamento della pericolosita qualificata del proposto quanto alla dimensione storica, consentendo la conferma della confisca per beni acquistati nel periodo di pericolosita
Sentenza Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008 (Provenzano)
La revoca ex art. 7 postula l'acquisizione di prove nuove sopravvenute ovvero l'inconciliabilita di diversi provvedimenti ovvero che il procedimento di prevenzione si fondi su atti falsi o altro reato
Richiamata come precetto consolidato che fissa i limiti dell'istanza di revoca della confisca e distingue i casi ammessi dalla mera richiesta di riesame
Sentenze della Corte di cassazione citate (es. n. 29990/2023 Mizzi; n. 4312/2012 Penna)
La revoca ex tune e' rimedio straordinario, incompatibile con il mero riesame dei medesimi elementi fattuali
Ulteriore consolidamento giurisprudenziale del principio che la revoca non puo' essere usata per un nuovo esame degli stessi fatti che hanno determinato la confisca
Massime di principio
- L'istanza di revoca ex art. 7 L. 1423/1956 e' uno strumento eccezionale e ammissibile solo se sussiste invalidita genetica del provvedimento, prove nuove sopravvenute, o inconciliabilita tra provvedimenti distinti; non serve per riesaminare decisioni definitive della Corte di cassazione
- La misura patrimoniale puo' sopravvivere all'annullamento della misura personale per difetto di attualita della pericolosita, se risulta che i beni sono stati acquistati nel periodo in cui la pericolosita qualificata sussisteva
- Non e' ammissibile fondare una richiesta di revoca su una presunta contraddizione interna di un unico provvedimento che e' l'unico giudicato sul procedimento: l'inconciliabilita rilevante e' tra provvedimenti diversi e non tra affermazioni interne allo stesso provvedimento
- Chi propone istanza di revoca deve produrre fatti o prove sopravvenute o indicare provvedimenti distinti tra loro inconciliabili; la mera contestazione della motivazione o l'accusa di motivazione apparente non e' sufficiente
- Le conseguenze pratiche di un'istanza infondata possono includere l'inammissibilita, la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie quali ammende
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