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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione n. 25023 del 21 dicembre 2022 (prot. 22/12/2022.1249788.U) a firma del Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiti di Parma e Piacenza, sede di Parma, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna (comunicata alla ricorrente a mezzo PEC il 22 dicembre 2022), avente ad oggetto “REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 – TIPI DI OPERAZIONE 6.1.01 “AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI” E 4.1.02 “INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLE PER GIOVANI AGRICOLTORI BENEFICIARI DI PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO” (FOCUS AREA 2B) – APPROVAZIONE BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2021 DI CUI ALLA D.G.R. N. 2136/2021. INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO N. 5435579”, con la quale la domanda di sostegno n. 5435579, presentata dalla società ricorrente in data 15 aprile 2022 con prot. n. AGOPR/2022/0006532, è stata dichiarata non ammissibile al finanziamento di cui al Bando Unico Regionale anno 2021 dei Tipi di Operazione 6.1.01 e 4.1.02, approvato con la D.G.R. 2136 del 13 dicembre 2021 e della nota, a firma della Responsabile ad interim del suddetto Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiti di Parma, con la quale è stata comunicata la conclusione del procedimento e trasmessa, in allegato, la suddetta determinazione 25023/2022; - della nota Prot. 07/11/2022.1133612.U, a firma del Responsabile del procedimento, titolare della P.O. del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti di Parma e Piacenza, sede di Parma, Area Finanziamenti e Procedimenti Comunitari, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Tipo di operazione 6.1.01 “Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori”- Bando unico regionale anno 2021 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2136/2021. Domanda di sostegno n. 5435579. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10/bis legge 241/1990 e ss.mm.ii.)”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, compresa la Determinazione n. 868 del 19 gennaio 2023 Bologna a firma del Responsabile del Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo dell'Innovazione presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto” REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014-2020 – BANDO UNICO REGIONALE TIPI DI OPERAZIONE 6.1.01 E 4.1.02 “PACCHETTO GIOVANI 2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 2136/2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE”. - In subordine, dell'art. 4.6.3 del Bando Unico Regionale per l'anno 2021 per i tipi di operazione 6.1.01 “Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori” e 4.1.02 “Investimenti in azienda agricole per giovani agricoltori beneficiari di premi di primo insediamento”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. N. 2136 del 13 dicembre 2021, nella parte in cui stabilisce che “nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa”.

Giustizia amministrativa202300093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissibilità di una domanda di sostegno nell’ambito del Bando unico regionale 2021 per gli aiuti all’avviamento di imprese agricole di giovani agricoltori e per gli investimenti aziendali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione regionale che aveva dichiarato non ammissibile la domanda di sostegno, nonché il preavviso di rigetto e la graduatoria regionale nella parte relativa alla domanda. La domanda riguardava l’insediamento di una giovane agricoltrice, socia di maggioranza con il 51% del capitale, presidente del consiglio di amministrazione e titolare della rappresentanza generale della società. La Regione ha ritenuto insussistente il requisito del pieno potere decisionale previsto dal punto 4.6.3 del bando, poiché lo statuto prevedeva un consiglio di amministrazione composto da tre membri, deliberante a maggioranza, cui erano attribuiti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Secondo l’Amministrazione, il requisito sarebbe stato soddisfatto soltanto mediante amministratore unico o delega gestoria totale alla giovane agricoltrice. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del regolamento europeo applicabile e del bando, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che la Regione avesse valutato isolatamente alcune clausole statutarie, senza considerare la maggioranza societaria, il controllo sulla nomina e revoca degli amministratori, la presidenza del consiglio e la rappresentanza generale. Con il secondo motivo, subordinato, ha contestato direttamente la clausola del bando, ove interpretata nel senso di imporre per le s.r.l. l’amministratore unico o la delega totale, ritenendo tale lettura restrittiva e incompatibile con la finalità della misura. È stata proposta anche domanda risarcitoria per il mancato contributo e per le conseguenze economiche connesse alla mancata assegnazione delle quote latte.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha interpretato il punto 4.6.3 del bando secondo il suo dato testuale, rilevando che la clausola richiede che le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci, non che non possano essere incise dagli altri amministratori nell’ambito del normale funzionamento collegiale del consiglio. Il bando, inoltre, ammette espressamente che il giovane agricoltore sia membro del consiglio di amministrazione e disciplina l’ipotesi delle s.r.l., sicché non impone necessariamente un modello di amministrazione individuale né l’attribuzione esclusiva di tutti i poteri gestori. Nel caso concreto, la giovane agricoltrice deteneva la maggioranza del capitale, controllava la composizione dell’organo amministrativo mediante le regole assembleari, era presidente del consiglio e titolare della rappresentanza generale. Non risultavano poteri di veto o di blocco in favore del socio di minoranza, amministratori delegati o specifiche competenze gestionali od operative attribuite ad altri amministratori. La deliberazione a maggioranza del consiglio è stata ritenuta una normale regola di funzionamento dell’organo collegiale e non, di per sé, una limitazione della responsabilità della giovane agricoltrice. La determinazione di non ammissibilità è stata quindi annullata per violazione del bando, travisamento dell’assetto statutario ed erronea valutazione del requisito; è stata dichiarata l’illegittimità derivata della graduatoria nella parte pertinente. La Regione dovrà riesaminare la domanda senza reiterare la ragione ostativa ritenuta illegittima, restando ferme le verifiche conseguenti sull’inserimento in graduatoria e sull’effettiva erogabilità del beneficio. La censura subordinata contro la clausola del bando è stata assorbita, così come non è stata esaminata l’eccezione di tardività. La domanda risarcitoria non è stata definita allo stato, dovendo prima l’Amministrazione rideterminarsi. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Reg. (UE) n. 1305/2013

    La misura europea costituisce il quadro normativo del programma di sviluppo rurale e degli aiuti al primo insediamento dei giovani agricoltori; la decisione si concentra tuttavia sull’interpretazione della lex specialis regionale.

  • Punto 4.6.3 del Bando unico regionale 2021 approvato con D.G.R. n. 2136/2021

    nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa

    La clausola non impone necessariamente l’amministratore unico o una delega totale dei poteri gestori. È sufficiente che il giovane agricoltore sia socio di maggioranza, abbia un ruolo di responsabilità nella conduzione, disponga dell’amministrazione e della rappresentanza e non sia sottoposto a specifiche limitazioni statutarie a favore di altri amministratori o soci. La deliberazione collegiale a maggioranza del consiglio, in assenza di poteri di veto o di competenze operative autonome attribuite ad altri, non esclude il requisito.

  • Art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto richiamato nella fase procedimentale; il TAR ha rilevato che i profili istruttori ulteriori indicati nel preavviso erano stati superati o non posti autonomamente a fondamento della decisione finale.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di una clausola di bando deve essere privilegiato il dato testuale della lex specialis, senza introdurre requisiti ulteriori non desumibili dal suo contenuto.
  • Quando un bando richiede che le decisioni del giovane socio non possano essere inficiate dagli ulteriori soci, tale requisito non equivale necessariamente all’esclusione di ogni possibile incidenza degli altri amministratori nell’ambito del normale funzionamento collegiale dell’organo gestorio.
  • Per una società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di un consiglio di amministrazione deliberante a maggioranza non esclude di per sé il requisito del pieno potere decisionale del giovane agricoltore, se questi è socio di maggioranza, controlla la composizione dell’organo, ne è presidente e rappresentante generale e non vi sono poteri di veto, competenze operative autonome o specifiche responsabilità gestionali attribuite ad altri amministratori.
  • L’amministrazione non può sostituire al requisito previsto dal bando, consistente nell’assenza di limitazioni statutarie della responsabilità del giovane agricoltore, un requisito più rigoroso — quale l’amministratore unico o la delega totale — non previsto dalla lex specialis.
  • L’annullamento del diniego di ammissibilità fondato su un presupposto illegittimo comporta l’illegittimità derivata della graduatoria nella parte in cui colloca la domanda tra quelle non ammissibili, imponendo il riesame della domanda senza reiterare la ragione ostativa annullata, ferme le ulteriori verifiche previste dalla misura.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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