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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24731/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena a carico di due imputati all'esito di un procedimento definito in secondo grado su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riconoscendo la continuazione con precedenti condanne e quantificando le pene complessive in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per uno, e anni cinque di reclusione ed euro 2.100 di multa per l'altro. Il difensore comune ha proposto ricorso per cassazione per entrambi, deducendo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la conseguente applicazione di una pena illegale. In sostanza, si assumeva che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare cause di proscioglimento o comunque l'illegittimità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel caso di pena concordata in appello, il controllo del giudice riguardi soltanto la legalità della pena e che il giudice non debba motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, perché, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Ha inoltre escluso che nel caso concreto vi fosse una sanzione eccedente i limiti legali o contraria all'assetto normativo vigente, osservando che la censura sulla "pena illegale" derivava in realtà dalla prospettata violazione dell'art. 129 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    La definizione dell'appello su concorde richiesta delle parti comporta un controllo giudiziale limitato alla legalità della pena e non consente al giudice di modificare il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    deducendo, con distinti atti di identico tenore, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma di ricorso richiamata per denunciare erronea applicazione di legge; nel caso concreto, le censure sono state ritenute inammissibili perché non deducibili rispetto al tipo di controllo consentito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    deducendo, con distinti atti di identico tenore, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso la rilevanza delle doglianze perché estranee al perimetro del giudizio sulla pena concordata.

  • art. 129 c.p.p.

    erronea applicazione di legge con riferimento al disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

    Nel giudizio di appello definito con pena concordata il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata quando difettano le condizioni legittimanti il ricorso.

  • artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.

    in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.)

    Le disposizioni sono richiamate per delimitare i casi di trattazione camerale partecipata, distinta dalla procedura semplificata per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito a seguito di concorde richiesta delle parti, il sindacato del giudice di secondo grado è circoscritto al controllo della legalità della pena concordata e non si estende alla modifica dell'accordo processuale.
  • Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai soli profili non oggetto di rinuncia; non è quindi necessario esaminare d'ufficio il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né le eventuali nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
  • La deduzione di "pena illegale" è configurabile solo se la sanzione sia contraria all'assetto normativo vigente o ecceda i limiti legali per genere, specie o quantità; non può essere surrettiziamente fatta discendere dalla pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p.
  • In caso di ricorso inammissibile per censure non deducibili o estranee al perimetro del controllo consentito, la Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata, con conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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