Cassazione Penale, Sentenza n. 7048/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che il proscioglimento predibattimentale pronunciato senza contraddittorio e la conferma della confisca hanno violato i diritti di difesa e il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., sostanzialmente perché la Corte d'appello aveva pronunciato de plano una sentenza predibattimentale che dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione senza aver previamente garantito il contraddittorio (notifica dell'udienza e possibilità di difesa) all'imputato e al suo precedente difensore; inoltre la sentenza confermava la confisca dell'opera, impedendo al ricorrente di contestare la misura ablativa in sede di appello.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione all'obbligo di notifiche e garanzie procedurali: la sentenza d'appello pronunciata de plano senza previa attivazione del contraddittorio integra una violazione procedurale rilevante.
Richiamata congiuntamente all'art.178 in tema di comunicazioni e forme del contraddittorio; la sua violazione concorre alla nullità della decisione adottata senza contraddittorio.
Disciplina la declaratoria immediata delle cause di non punibilità e le formule di merito; la Corte ha richiamato la rilevanza di tale disciplina ma ha escluso che il bisogno di deflazione del processo giustifichi la compressione del contraddittorio in appello.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma evocata in relazione all'interpretazione dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.111/2022) nella parte in cui era stata intesa come impeditiva del ricorso per cassazione contro proscioglimento predibattimentale senza contraddittorio.
art. 111, comma 2, Cost.
Principio della ragionevole durata del processo richiamato dalla Corte: tale principio non può giustificare la soppressione delle garanzie del contraddittorio; un processo "più breve" ma carente di garanzie non è conforme al modello costituzionale.
art. 24, comma 2, Cost.
Richiama il diritto di difesa come principio costituzionale che non può essere sacrificato in nome della snellezza procedurale; la Corte ha sottolineato la sua tutela insieme all'art.111 Cost.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro interpretativo: la giurisprudenza europea rafforza l'imprescindibilità delle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.
Norma sul giudice di primo grado che può decidere in camera di consiglio sentiti PM e imputato; la Corte l'ha richiamata per evidenziare che anche gli istituti deflattivi prevedono comunque un ascolto delle parti, diversamente da quanto accaduto in appello.
Sezioni Unite, sent. n. 28954 del 27/04/2017 (Iannelli)
Precedente delle Sezioni Unite che aveva ritenuto prevalente l'effetto estintivo della prescrizione sulla nullità assoluta della sentenza di appello pronunciata de plano senza contraddittorio, salvo prova evidente dell'innocenza; la Corte di cassazione nel caso in esame ha però ritenuto tale approdo confliggente con i principi costituzionali e con la successiva giurisprudenza costituzionale.
Corte costituzionale, sent. n. 111 del 2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione dell'art.568, comma 4, c.p.p. che escluderebbe l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenza d'appello predibattimentale che proscioglie per prescrizione senza contraddittorio; ha quindi riaffermato la possibilità di ricorso in tali ipotesi.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello pronunciata "de plano" (predibattimentale) che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione senza aver garantito il contraddittorio può essere annullata in Cassazione per violazione dei diritti di difesa.
- L'interesse a impugnare in Cassazione non è automaticamente escluso dalla sola estinzione del reato per prescrizione quando la decisione è adottata fuori da un "giusto processo"; la Corte costituzionale ha limitato approcci precedenti che rendevano inammissibile il ricorso.
- La compressione del contraddittorio in nome della rapidità processuale (art.111 Cost.) non è giustificabile se priva le parti dell'effettiva possibilità di difesa; gli istituti deflattivi devono comunque assicurare almeno l'ascolto delle parti.
- Se in sede d'appello viene confermata anche una misura ablativa (es. confisca) senza contraddittorio, l'imputato conserva l'interesse a impugnare perché la limitazione del contraddittorio può impedire la verifica in merito di misure che incidono sui suoi beni.
- In situazioni analoghe è opportuno far valere tempestivamente le nullità per violazione del contraddittorio e, se necessario, contestare la legittimità della procedura predibattimentale anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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