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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Latina, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento del Comune di Cori del 6 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 23 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202501117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso di accesso agli atti adottato dal Comune di Cori il 6 novembre 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune alla richiesta di accesso agli atti presentata il 23 ottobre 2025. Il ricorso, notificato al Comune il 4 dicembre 2025, è stato depositato il 30 dicembre 2025, oltre il termine di quindici giorni previsto per il rito camerale in materia di accesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Dopo avere rilevato d'ufficio la possibile mancata prova della notificazione e, successivamente, la tardività del deposito, il Collegio ha instaurato il contraddittorio su tali profili. Il ricorrente ha invocato la rimessione in termini per errore scusabile, sostenendo di essere stato indotto dal comportamento equivoco del Comune, che avrebbe fornito rassicurazioni sull'ostensione della documentazione prima di negarla.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività del deposito. Il termine di quindici giorni decorreva dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi il 4 dicembre 2025, mentre il deposito è avvenuto soltanto il 30 dicembre 2025. È stata esclusa la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché si tratta di istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, gravi impedimenti di fatto o comportamento equivoco dell'amministrazione idoneo a determinare un errore non imputabile. Nel caso concreto, le rassicurazioni dedotte sono state prospettate genericamente e senza riscontri; inoltre, il diniego espresso del 6 novembre 2025 costituiva una determinazione ufficiale, chiara e definitiva, tale da imporre la tempestiva impugnazione e il corretto deposito del ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso è depositato nella segreteria del tribunale entro il termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto si è perfezionata anche per il destinatario. Il termine è dimezzato nei casi di cui agli articoli 119 e 120.

    Nel rito camerale in materia di accesso, il termine ordinario di deposito è dimezzato e deve essere rispettato a pena di irricevibilità.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale è dimezzato; applicato con l'art. 45, comma 1, c.p.a., determina il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso in materia di accesso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e presuppone oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, gravi impedimenti di fatto oppure un comportamento equivoco dell'amministrazione idoneo a provocare un errore non imputabile alla parte.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato irricevibile quando è stato proposto tardivamente; nel caso concreto la tardività ha riguardato il deposito oltre il termine perentorio di quindici giorni.

Massime di principio

  • Nel rito camerale relativo all'accesso, il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione, a pena di irricevibilità.
  • La rimessione in termini per errore scusabile costituisce un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, concedibile soltanto in presenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, gravi impedimenti di fatto o comportamenti dell'amministrazione concretamente equivoci e idonei a determinare un errore non imputabile alla parte.
  • L'adozione di un diniego espresso, ufficiale e univoco rende esigibile dalla parte la tempestiva impugnazione e il corretto deposito del ricorso; eventuali precedenti o successive rassicurazioni informali dell'amministrazione, se genericamente dedotte e prive di riscontri, non giustificano la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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