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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10760/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) assolvendo l'imputato dai reati di falso (art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 c.p.) per una patente estera contraffatta e dalla contravvenzione di guida senza patente (art. 116, co. 15, d.lgs. n. 285/1992). Il Procuratore generale ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e delle norme procedurali (artt. 129, 469, 529 c.p.p.) perché la sentenza sarebbe stata pronunciata senza la prevista udienza; 2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. per non aver valutato compiutamente il contesto, la recidiva infrquinquennale e l'abitualità della condotta dell'imputato; 3) mancanza di motivazione specifica in relazione all'assoluzione dalla contravvenzione di guida senza patente (capo B).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte motivato: ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio in relazione al pubblico ministero (poiché il P.M. aveva richiesto la definizione predibattimentale) e perché l'imputato non ha impugnato la sentenza; tuttavia ha constatato gravi carenze di motivazione relative all'applicazione dell'art. 131-bis, in particolare l'omissione di ogni motivazione sul capo B e la mancata valutazione della abitualità e dei precedenti specifici dell'imputato nonché la mancata considerazione, per entrambe le fattispecie, del contesto unificato della condotta. Per questi motivi la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio, ordinando che il giudice del rinvio proceda all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che è una figura sostanziale la cui applicazione richiede un giudizio preventivo sulla responsabilità e una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; l'omessa motivazione sulla sussistenza dei suoi presupposti determina l'annullamento.

  • art. 482 cod. pen. in relazione all'art. 477 cod. pen.

    Falso in documenti pubblici o autenticati e falsificazione di documento d'identità/di guida; il fatto concreto riguardava la formazione di una falsa patente estera con fototessera applicata e tecniche non conformi agli standard di sicurezza.

  • art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992

    Contravvenzione per guida senza patente; la Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale mancasse di motivazione circa la particolare tenuità di tale condotta, soprattutto alla luce dei precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio e sulle modalità di decisione; la Corte ha esaminato la contestazione di violazione del contraddittorio alla luce della condotta del P.M. e dell'assenza di impugnazione dell'imputato.

  • art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Previsione procedurale relativa alla sentenza predibattimentale per cause di non punibilità; richiede la fissazione dell'udienza e il contraddittorio, e la Corte ha disposto che nel giudizio di rinvio il giudice proceda all'audizione delle parti secondo tale norma.

  • art. 529 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto della motivazione della sentenza di appello/cassazione; citata nella censura per inosservanza o erronea applicazione, correlata all'obbligo di motivazione delle decisioni penali.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è di natura sostanziale e può essere applicata solo dopo un accertamento della responsabilità penale e una valutazione complessiva di modalità, colpevolezza e danno/pericolo; l'omessa motivazione su questi punti comporta annullamento.
  • Quando più reati sono collegati da identità di motivi o finalità (stesso disegno criminoso), il giudice deve spiegare separatamente perché la causa di non punibilità si applica a ciascun capo, soprattutto se l'imputato ha precedenti specifici che possono far emergere abitualità.
  • Il contraddittorio previsto per le decisioni predibattimentali è essenziale: il giudice non può dichiarare l'improcedibilità o la non punibilità senza aver assicurato la pienezza del contraddittorio; tuttavia la partecipazione o la richiesta del P.M. e l'assenza di impugnazione da parte dell'imputato possono incidere sulla rilevanza della presunta violazione procedurale.
  • La ricorrenza di precedenti e di condotte ripetute in materia di guida senza patente è elemento ostativo all'applicazione di 131-bis per il criterio dell'abitualità; il giudice deve valutare e motivare in concreto l'incidenza di tali precedenti.
  • La mancanza di motivazione specifica su uno dei capi contestati (anche se la motivazione è presente per un altro capo) è vizio che può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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