Cassazione Penale, Sentenza n. 45143/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva parzialmente ridotto ma confermato l'obbligo di presentazione alla P.G. (misura cautelare) dopo la condanna in primo grado per furto aggravato di energia elettrica. In appello ex art. 310 c.p.p. la difesa deduceva un unico motivo: che l'appello non poteva essere dichiarato generico perché censurava l'assenza di motivazione sul mantenimento della misura, richiamando la presunta violazione dell'art. 292, co. 2, lett. c) e invocando la tutela di cui all'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha ritenuto che l'appellante si sia limitata a reiterare le deduzioni della istanza di revoca senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di primo grado (che aveva bilanciato la recidiva con la definizione del giudizio e la pena inflitta). Perciò il motivo d'appello non era specifico né indicava elementi fattuali e giuridici idonei a consentire il sindacato di merito richiesto. È stata pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa (sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
richiamata nella motivazione (menzione della "lettera d")
Imposta il requisito di specificità dei motivi d'appello: l'impugnazione deve indicare i capi e i punti censurati e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui si fondano le censure; la mera reiterazione degli stessi fatti o richieste è generica e vana
appello ex art. 310 c.p.p. contro ordinanza di misura cautelare
L'appello cautelare conserva la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione: la cognizione dell'appello è limitata ai punti specificamente indicati nei motivi e a quelli strettamente connessi; pertanto è richiesta specificità e capacità di confronto logico-critico con la motivazione impugnata
richiamato nel provvedimento impugnato
Norma che impone la motivazione dell'ordinanza giudiziale; la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha spiegato in che modo il giudice della misura avrebbe violato tale obbligo, né ha confutato la specifica argomentazione del primo giudice
applicato per la condanna pecuniaria
Regola le conseguenze dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha irrogato la sanzione pecuniaria disposta in dispositivo
art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai limiti della motivazione in sede di ricorso
Limita la estensione della esposizione delle censure nella fase scritta; la Corte ha comunque richiesto che i motivi siano specifici e non tautologici
Decreto-Legge 137/2020 conv. L. 176/2020 (art. 23 co. 8) e successive modificazioni
richiamato per l'udienza senza discussione orale
Consente la trattazione mediante conclusioni scritte senza discussione orale; ciò non derogaa all'obbligo di specificità e chiarezza delle censure scritte
Massime di principio
- Gli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.) devono essere specifici: indicare i punti contestati e spiegare chiaramente i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la riforma.
- La mera riproposizione delle argomentazioni già esposte nell'istanza di revoca, senza confronto logico-critico con la motivazione del giudice a quo, è insufficiente e determina l'inammissibilità per genericità ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- In sede di impugnazione cautelare il difensore deve evidenziare concretamente in quale aspetto la motivazione del giudice sarebbe viziata (omissione, illogicità, contraddittorietà o errata applicazione della norma) e fornire elementi di fatto a sostegno di tale critica.
- L'appello cautelare consente il sindacato limitato ai motivi esposti e a questioni ad essi connesse; non è possibile ottenere la riforma sollevando argomentazioni nuove senza collegamento logico ai punti indicati nel gravame.
- La presentazione di motivi generici o formalmente inidonei espone la parte a dichiarazione di inammissibilità e, se sussiste colpa nella scelta dell'impugnazione, anche a sanzioni pecuniarie e alle spese processuali.
- Per aumentare le probabilità di successo nell'impugnazione di una misura cautelare: (a) indicare espressamente i capi contestati dell'ordinanza; (b) confutare punto per punto la motivazione del giudice a quo; (c) allegare o richiamare elementi probatori nuovi o sopravvenuti rilevanti; (d) collegare le censure a norme specifiche e a un'esposizione logico-giuridica coerente.
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