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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26993/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza di condanna (reati di cui agli artt. 589, co.1, c.p. e 367, 61 n.2 c.p.). Ha articolato due motivi: (i) omesso esame del quarto motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione della regola cautelare (mancata recinzione idonea per i cavalli e conseguente sconfinamento); (ii) parziale omissione dell'esame del quinto motivo, lamentando che la Corte di Cassazione aveva valutato solo la responsabilità penale tralasciando gli effetti sulle statuizioni civili e sull'entità del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'errore dedotto rientri nella nozione di "errore di fatto" prevista dall'art. 625-bis, ma ha escluso che vi sia stata una svista percettiva rilevante: il quarto motivo è stato implicitamente esaminato e disatteso perché la Corte di cassazione aveva già tratto in motivazione che "risultava inequivoca la circostanza dell'abituale sconfinamento dei cavalli" e che l'incendio del podere era avvenuto dopo l'incidente; pertanto la contestata violazione della regola cautelare non poteva modificare l'esito. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto che la questione dei risvolti civili fosse implicitamente affrontata nella medesima motivazione (la provvisionale civile era stata liquidata nei limiti della prova e si era ritenuto che l'eventuale contributo colposo della vittima non avrebbe escluso la responsabilità). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o errore di fatto: lo strumento è limitato a svisti o equivoci percettivi della Corte che abbiano inciso sulla decisione

  • art. 625 cod. proc. pen.

    Richiamato per la nozione di errore materiale, da rapportare all'art. 130 c.p.p.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Definizione di errore materiale (scostamento tra volontà ed esternazione) utilizzata per interpretare l'errore materiale nel contesto dell'art. 625-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in casi previsti, alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile; applicata per imporre sanzione al ricorrente

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma richiamata per procedere in camera di consiglio senza intervento delle parti in ragione delle disposizioni emergenziali

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento molto limitato: va dimostrato un errore percettivo (svista) della Corte che abbia effettivamente inciso sulla decisione; non è ammesso come rimedio per rivalutare i fatti o le valutazioni critiche della prova.
  • L'omesso esame espresso di un motivo di ricorso per cassazione non determina automaticamente l'ammissibilità del ricorso straordinario se il motivo può ritenersi implicitamente esaminato o incompatibile con la struttura e la ratio della sentenza impugnata.
  • Per ottenere accoglimento su questioni civili connesse al processo penale è necessario dimostrare che la Corte di legittimità non abbia in alcun modo considerato i profili civilistici; se la motivazione penale affronta i fatti rilevanti, i riflessi civili possono essere ritenuti implicitamente esaminati.
  • Nelle impugnazioni basate su omissioni di motivazione o su presunti errori di fatto è utile indicare con estrema precisione dove si sarebbe verificata la svista e perché questa avrebbe determinato una decisione diversa; mere contestazioni generiche o alternative non sono sufficienti.
  • Quando si propone ricorso straordinario, valutare preliminarmente se la censura sia realmente riconducibile a un errore percettivo/tecnico e non a una diversa valutazione della prova o a una interpretazione di diritto, poiché queste ultime sono escluse dall'alveo dell'art. 625-bis.

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