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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03490/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado per furto aggravato di energia elettrica e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare ha sostenuto la mancanza della condizione di procedibilità, invocando l'applicazione della riforma c.d. Cartabia che ha trasformato il furto in reato procedibile a querela, assumendo che nel caso concreto mancasse la querela necessaria. La Corte d'appello aveva però ritenuto sussistente l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità, con conseguente procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva infatti spiegato che, nel caso concreto, ricorreva l'aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblica utilità, circostanza che rende il furto procedibile d'ufficio anche dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La riforma ha reso il furto procedibile a querela, salvo le ipotesi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti che mantengono la procedibilità d'ufficio, come richiamato nella decisione.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    La ricorrenza dell'aggravante prevista da questa norma, diversa dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, mantiene la procedibilità d'ufficio del furto.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La disposizione ha modificato il regime di procedibilità del furto, trasformandolo in reato a querela, ma con eccezioni per le ipotesi aggravate espressamente richiamate dalla sentenza.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La modifica normativa che rende il furto procedibile a querela non opera quando nel fatto concreto sia stata ritenuta una circostanza aggravante che conserva la procedibilità d'ufficio secondo la disciplina speciale richiamata.
  • La dedotta mancanza della condizione di procedibilità è infondata se la decisione di merito ha già accertato la sussistenza di un'aggravante incompatibile con il regime di querela.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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